Bonus edilizi

Mancata asseverazione e comunicazione cessione crediti da superbonus – inapplicabilità della remissione in bonis


Con la risposta a interpello 31 luglio 2023, n. 406, l’Agenzia Entrate si è espresso in merito alla possibilità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis per sanare alcune omissioni nell'ambito dell'esecuzione dei lavori che danno diritto al c.d. ''Superbonus”.

 

La fattispecie

Nel caso in esame, l'istante l'istante riferisce di aver avviato, nel corso del 2022, lavori edilizi per l'efficientamento energetico, che danno diritto al Superbonus 110%, sull'immobile di proprietà, composto da due subalterni e configurato quale "edificio composto da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate", in conformità a quanto disposto dall'art. 119, comma 9, lett. a), del D.L. n. 34/2020, decreto Rilancio (legge n. 77/2020). Nello stesso anno sono state sostenute le prime spese relative all'intervento trainante di allaccio alla rete di teleriscaldamento.

In esito al raggiungimento 1° SAL, le ditte ed i professionisti fino a qui impiegati nel cantiere hanno emesso le rispettive fatture, alcune delle quali, a seguito di accordo col fornitore, riportano l'opzione per lo "sconto in fattura" ex art. 121 D.L. n. 34/2020 che, come previsto dall'art. 121, comma 1-bis, stesso decreto Rilancio, può essere esercitata anche in relazione a ciascun stato di avanzamento lavori.

Per concludere l'iter e far traslare il credito in capo al concedente lo sconto, risulta necessario presentare, entro il 16 marzo dell'anno successivo, la "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica" completa in ogni sua parte.

Per le spese del 2022, la scadenza di presentazione della comunicazione è stata prorogata al 31 marzo 2023. Propedeutico alla detta comunicazione è l'invio all'ENEA, da parte dei tecnici abilitati, dell'asseverazione di cui al D.M. 6 agosto 2020.

Il tecnico abilitato non è riuscito ad inviare l'asseverazione all'ENEA relativa al 1° SAL entro la predetta scadenza a causa anche di problemi col portale ENEA ed intende inviarla successivamente a tale data, quindi a partire dal 1° aprile 2023.

L'istante chiede se, usufruendo dell'istituto della remissione in bonis, ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 (legge n. 44/2012), come già accade per la scheda descrittiva dell'intervento, sia possibile inviare tardivamente all'ENEA anche l'asseverazione del tecnico abilitato e se, una volta inviata l'asseverazione, possa avvalersi dello medesimo istituto anche per inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativa alle spese sostenute nel 2022 (entro il 31 dicembre 2022).

Soluzione delle Entrate

Nella risposta all’interpello in esame, l'Agenzia delle Entrate ripercorre le disposizioni utili per l'analisi della descritta fattispecie, con particolare riguardo agli obblighi di asseverazione e di esercizio delle opzioni ma, contrariamente da quanto proposto dal contribuente, conclude negativamente affermando che, stante la dichiarazione del richiedente che, alla data di scadenza dell'obbligo di predisposizione e dell'invio della comunicazione obbligatoria all'ENEA, nessuna asseverazione era stata compilata, questa dichiarata omissione non consente il ricorso all'istituto della remissione in bonis, di cui all'art. 2 del D.L. n. 16/2012, per sanare l'omesso invio nei termini e, di conseguenza, non risulta nemmeno possibile sanare l'omessa comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, poiché la finalità di detto istituto è proprio quella di evitare che il contribuente possa perdere un beneficio di natura tributaria in relazione all'omissione di un inadempimento comunicativo o di natura formale, sempre che sussistano le condizioni sostanziali che, però, nella fattispecie rappresentata non ricorrono.