Fondo di Garanzia per le PMI: novità e disposizioni operative
Con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 giugno 2023, sono state approvate, ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 le disposizioni operative adottate dal Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia nella seduta del 26 maggio 2023, fatta eccezione per le modifiche concernenti l’adeguamento delle medesime all’aggiornamento del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Tali modifiche ed integrazioni si applicano a partire dal 25 luglio 2023. Tra le modifiche di maggiore rilevanza si segnalano le seguenti:
- modifiche inerenti l’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti di esenzione per il settore Agricoltura, Regolamento UE n. 2472/2022, e per i settori Pesca e Acquacoltura, Regolamento UE n. 2473/2022. In particolare, alla Parte XIII delle nuove Disposizione operative:
• Paragrafo D “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del settore Agricoltura” sono stati indicati i nuovi limiti dell’ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) in percentuale (60%) e in assoluto per impresa e progetto di investimento (600 mila euro);
• Paragrafo E “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del settore Pesca e Acquacoltura” sono stati indicati i nuovi massimali relativi all’importo di spese ammissibili per progetto (2,5 milioni di euro) e all’ESL per beneficiario e per anno (1,25 milioni di euro);
- precisazione che il Portale FdG è l’unico strumento per la gestione delle operazioni finanziarie garantite e per qualsiasi comunicazione tra il Gestore del Fondo e i soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali.
- integrazioni e modifiche delle Disposizioni Operative volte a una maggiore chiarezza della disciplina di funzionamento del Fondo nel rispetto del principio di sana e prudente gestione e dei criteri di semplificazione previsti dall’articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 248 del 31 maggio 1999. In dettaglio:
• inammissibilità delle imprese che, a seguito di un provvedimento di revoca dell’agevolazione connessa ad una precedente garanzia, non abbia provveduto a rimborsare al Fondo l’importo relativo a tale agevolazione;
• inserimento del riferimento alle nuove procedure delle crisi d’impresa tra i requisiti di ammissibilità alla garanzia del soggetto beneficiario finale;
• definizione puntuale dell’iter del procedimento del controllo documentale nei confronti sia dei soggetti richiedenti che di quelli beneficiari finali precisando gli oneri di adempimento e la documentazione che il soggetto sottoposto al controllo deve inviare al Gestore.