Enti del Terzo Settore

Registro dei volontari ETS: con o senza marca da bollo?


Con la risposta fornita nell’interpello n. 333 del 4 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha nuovamente affermato che per gli Enti del terzo settore l’imposta di bollo non è dovuta. In particolare, la norma all’articolo 82 comma 1 del Codice del Terzo Settore espressamente indica gli enti del terzo settore comprese le cooperative sociali ma escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Per i soggetti appena individuati, l’esenzione dell’imposta di bollo opera per tutti i documenti individuati all’articolo 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore e quindi sia per la richiesta di vidimazione del registro sia per la vidimazione del registro stesso.

L’interpello è stato posto da un Comune il quale, come per ogni interpello, pone il quesito e prospetta una soluzione. L’Agenzia Entrate ha recepito il quesito e fornito la risposta che tuttavia non è stata in linea con quanto prospettato dal Comune: la vidimazione del registro dei volontari richiesta da qualunque ETS (ad eccezione delle imprese sociali costituite in forma di società) avviene in esenzione dai imposta di bollo. 

L’Agenzia Entrate, ricordando che il volontariato è alla base della Riforma del Terzo settore e in essa in più articoli si fa riferimento, rimanda al Decreto emesso il 6 ottobre 2021 dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ha regolamentato il registro dei volontari (ricalcando quanto già previsto in precedenza per le organizzazioni di volontariato (ante Runts), e alla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 12675 nella quale viene precisato (qualora ce ne fosse stato bisogno) che il segretario comunale è un pubblico ufficiale e come tale legittimato e al tempo stesso obbligato a vidimare il registro dei volontari qualora gli venga richiesto. In esenzione da imposta di bollo.