Fisco

Ripartizione di un credito IRAP ante scissione. Chiarimenti AdE


Con la risposta ad Interpello n. 368  del 4 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla ripartizione di un credito IRAP nell’ambito di una scissione parziale.

Ai sensi dell’art. 173, c. 4, del TUIR,  dalla data in cui la scissione ha effetto le “posizioni soggettive” della società scissa e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste.

La definizione di “posizione soggettiva” – come chiarito in un precedente documento di prassi, la Risoluzione n. 91/E/2002 – ricomprende, entro la sfera di applicazione della norma, ogni situazione giuridica attiva e passiva generata  dalla normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa e cioè non solo i crediti e i debiti d'imposta di questa società, ma anche tutte quelle situazioni di potere e di dovere che avrebbero spiegato effetto nell'attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi d'imposta successivi alla scissione.

Il richiamo all'applicazione  della  normativa  sulle  imposte  dirette in capo alla scissa comprende anche le eccedenze d'imposta derivanti da maggioriversamenti operati in relazione alle dichiarazioni precedenti.

Il criterio di  riparto  delle  posizioni  soggettive  tra  i  soggetti  partecipanti  a  una  scissione  è  basato  su  una  regola generale di ripartizione proporzionale, sulla base delle quote del patrimonio netto  contabile trasferite o rimaste per effetto della scissione. Tale regola può essere derogata in presenza di una connessione specifica, individuale o per insiemi, fra una singola posizione soggettiva e i suoi corrispondenti  elementi patrimoniali interessati dalla scissione.

Nel caso oggetto di interpello, il credito IRAP iscritto nel bilancio della Società parzialmente scissa (già ante scissione) fa parte del patrimonio e della contabilità della Società stessa e per tale ragione dev’essere qualificato quale ''posizione soggettiva'' che, non presentando  una connessione (specifica o per insiemi) a elementi del patrimonio scisso, deve essere  ripartita tra scissa e beneficiarie ai sensi del citato art. 173, comma 4, del TUIR.