Fisco

Lavoratori sportivi impatriati - chiarimenti sul regime speciale


l’Agenzia Entrate fa il punto sulla normativa e sulla prassi che hanno disciplinato la detassazione dei redditi in caso di rientro in Italia del lavoratore che esercita una professione sportiva.

 

Premessa

Si premette che la Risoluzione n. 38/2023 in esame prende spunto da richieste di chiarimenti  pervenute all’Agenzia delle Entrate in ordine all’applicazione del regime agevolativo dell’art. 16 del D.Lgs n. 147 del 2015, ossia del “regime speciale per lavoratori impatriati”, relativamente ai rapporti di “lavoro sportivo” (cd. “regime speciale per lavoratori sportivi”) di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies.

La Risoluzione n. 38/2023

Nello specifico, in merito alle condizioni, ulteriori a quelle generiche ex art. 16 D.Lgs. 147/2015, che gli sportivi professionisti devono rispettare al fine di fruire delle agevolazioni fiscali per i lavoratori “impatriati”, si ricorda che presupposto per applicare il regime speciale per lavoratori sportivi, è l’esistenza di un “rapporto di lavoro sportivo” disciplinato dall’art. 3 della legge n. 91/1981 (in vigore fino al 1° luglio 2023), ovvero dagli artt. 25, 26 e 27 del D.Lgs. 36/2021 (in vigore dal 1° gennaio 2023) nell’ambito delle discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica e che i lavoratori sportivi abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

La norma prevede che il reddito complessivo derivante dal rapporto di lavoro sportivo sia di ammontare superiore a:

- 1.000.000 di euro, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica entro l’anno 1990 ovvero calcio, ciclismo, golf e pallacanestro;

- 500.000 euro, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno 1990.

Si sottolinea che il regime speciale è applicabile esclusivamente ai redditi derivanti dal contratto di lavoro sportivo stipulato con la società sportiva.

Al riguardo, l’Agenzia Entrate ritiene che possano rientrare tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie, a condizione che siano corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro. Diversamente, nell’ipotesi in cui il lavoratore sportivo percepisca compensi e/o redditi da soggetti terzi, detti redditi non sono agevolabili in quanto non derivanti direttamente dal rapporto di lavoro sportivo.

Riguardo alle condizioni necessarie per l’accesso al regime, il documento di prassi in esame  chiarisce, inoltre, che:

- il requisito anagrafico (aver compiuto «il ventesimo anno di età»), risulta soddisfatto per l’intero periodo di imposta in cui il lavoratore sportivo che ha trasferito la residenza in Italia compie 20 anni, indipendentemente dal mese o dal giorno;

- il requisito reddituale va verificato con riferimento all’ammontare del compenso spettante al lavoratore sportivo in base al contratto di lavoro sottoscritto con la società sportiva, vale a dire all’importo complessivo dell’ingaggio pattuito.

Invero, anche per i lavoratori sportivi il regime speciale si applica se «l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano», ovvero se l’attività «è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta».

Pertanto, la partecipazione del lavoratore sportivo ad una competizione a livello internazionale all’estero, ad esempio della durata di 40 giorni, comporta che tale periodo rileva ai fini del conteggio dei 183 giorni per la verifica della prevalenza dell’attività svolta in Italia ai fini della produzione del reddito agevolabile nel territorio dello Stato.

Per beneficiare del regime speciale il lavoratore sportivo titolare di reddito di lavoro dipendente deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro il quale applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta medesima e, in sede di conguaglio, dalla data di assunzione; pertanto, a partire dal compimento del ventesimo anno di età da parte dei lavoratori sportivi, il datore di lavoro applicherà il beneficio dal periodo di paga coincidente con il medesimo periodo di imposta.