Definizione agevolata carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione
Con la Risposta a interpello 30 giugno 2023, n. 364, l’Agenzia Entrate chiarisce un caso particolare di c.d. rottamazione quater.
La fattispecie
In particolare, nella fattispecie l’interpellante è destinatario di tre atti di recupero di crediti IVA, indebitamente utilizzati per importi superiori al limite consentito, per gli anni di imposta 2008, 2009 e 2010.
Impugnati gli atti, l’Ufficio ha iscritto a ruolo, a titolo provvisorio, l'intera imposta recuperata, il cui pagamento delle cartelle, a tutt'oggi, è stato sospeso, in attesa dell'esito del contenzioso attualmente pendente innanzi alla Corte di Cssazione.
Per dette cartelle l'istante intende avvalersi della definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione prevista dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi dal 231 al 252, legge n. 197/2022), rateizzando gli importi dovuti in diciotto rate, e a tale proposito vorrebbe sapere:
- se a seguito del pagamento della prima rata la procedura si intenda ''perfezionata'' e, per l'effetto, venga ripristinato il credito d'imposta originario nell'intero ammontare;
- se, a seguito del ripristino del credito d'imposta, sia consentito chiederne il rimborso atipico per l'intero ammontare con separata istanza e senza necessità di alcuna annotazione nelle successive dichiarazioni annuali IVA, relative agli esercizi di riferimento delle diciotto rate che saranno pagate in esecuzione del piano di rateazione della definizione agevolata.
Soluzione dell’interpello
Con riferimento alla fattispecie oggetto di interpello, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l'istante intende aderire alla rottamazione quater, riversando il credito oggetto degli atti di recupero prodromici alle cartelle di pagamento da definire, con l'intento di ''rigenerare'' ed ottenere il rimborso del medesimo credito.
Al riguardo, con Risoluzione n. 452/E/2008, è stato chiarito che l'errato utilizzo in compensazione di un credito IVA esistente oltre il limite previsto dall'art. 34 della legge n. 388/2000, potrà essere regolarizzato mediante il versamento di una somma pari all'eccedenza IVA utilizzata, maggiorata degli interessi e con il versamento delle sanzioni (30% del credito eccedente) in misura ridotta così come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Il credito IVA così ripristinato, potrà essere utilizzato in compensazione, nei limiti previsti, con eventuali debiti tributari e contributi futuri.
Inoltre, nelle Istruzioni per la compilazione del Modello IVA 2023, con riferimento al Rigo VL40, si legge: «indicare l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili (…). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione».
Per effetto di quanto precede, le Entrate ritengono che, solo all'esito del versamento dell'ultima rata, che determina il ''perfezionamento'' della definizione agevolata dei carichi fiscali, l'istante maturi il diritto a ''rigenerare'' il credito riversato, al netto delle somme eventualmente corrisposte a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notificazione della cartella di pagamento, e a titolo di interessi da rateazione.
Il credito così rigenerato è equiparato ad ogni effetto ai crediti IVA riportati al Rigo VL40 della dichiarazione relativa allo stesso periodo di imposta in cui risulta ''perfezionata'' la definizione agevolata e, con essi, confluisce nel QUADRO VX, ove è possibile chiederne il rimborso, sussistendo le condizioni volute dall'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero destinarlo in detrazione e/o in compensazione.
Le Entrate concludono quindi che, stante la peculiarità del caso riversamento del credito eseguito non mediante il modello F24 ma, come disposto dal comma 242:
«a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241 dell’art. 1 legge n. 197/2022;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione»,
sarà essenziale che l'istante conservi la documentazione relativa ai versamenti eseguiti, al fine di poterla esibire all'ufficio nel caso in cui emergano anomalie in sede di controllo automatizzato della dichiarazione.