Diritto

Per le newsletter di marketing serve il consenso non basta garantire il diritto di cancellarsi


Sanzione del Garante per la protezione dei dati personali per un importo di dieci mila euro ad una società che inviava comunicazioni commerciali ai suoi clienti senza aver ottenuto il preventivo consenso all’invio.


Il Garante, come ormai sempre più spesso accade, è intervenuto a seguito del reclamo di un utente che lamentava il fatto di essere stato raggiunto da diverse email pubblicitarie di questa azienda senza averle mai rilasciato il consenso e dopo aver esercitato il suo diritto di opposizione di non aver ricevuto alcun riscontro dall’azienda medesima.


La società si è difesa asserendo di aver individuato i nominativi da diversi elenchi pubblici e che i dati sarebbero stati trattati sulla base di un legittimo interesse.


Il Garante tuttavia ha ricordato che l’invio di comunicazioni con modalità automatizzate è permesso solo con il consenso del contraente o utente, essendo ammesso come unica eccezione il rilascio dell’indirizzo e-mail da parte dell’interessato nel contesto di una vendita di beni o servizi analoghi.
Deroga che nel caso specifico non poteva applicarsi, in quanto i destinatari delle email di marketing non avevano avuto un rapporto contrattuale con il titolare del trattamento e non avevano rilasciato il proprio indirizzo email per l’invio di offerte e comunicazioni commerciali.

Dall’istruttoria, il Garante ha pertanto rilevato che nessuna e-mail poteva essere inviata a queste persone, in quanto mancava il loro consenso alla trasmissione.

E per quanto riguarda il collegamento per cancellarsi presente nelle email, il Garante ha ribadito che non esime da responsabilità, in quanto prima dell’opt-out, quindi dell’esercizio del diritto di opposizione, per rendere un trattamento di dati personali per finalità di marketing lecito ci vuole il consenso dell’interessato, diversamente quell’invio risulta illecito.
Considerando il numero rilevante di trattamenti e il fatto che l’azienda non ha mai dichiarato di aver sospeso la condotta, cancellando unicamente i dati del reclamante, il Garante privacy ha prescritto alla società il divieto di trattare per finalità promozionali tutti i dati presenti nel data base oggetto di istruttoria con riferimento ai quali non vi sia una prova sul consenso, ordinando di cancellare tali informazioni, mantenendo unicamente quelli necessari ad adempiere ad un obbligo di legge o per la difesa di un diritto in sede giudiziaria.