Economia

Rapporti San Marino - Italia: come regolare il trasporto delle merci


La Risposta n° 356 fornita dall'Agenzia delle Entrate si occupa di un tema abbastanza comune, ossia la corretta redazione e trasmissione del documento di trasporti per i rapporti commerciali tra l'Italia e San Marino.

Nello specifico una società di San Marino rileva che "dal 1° ottobre del 2021 ha adottato la fatturazione elettronica e per razionalizzare le procedure di vendita intenderebbe trasportare, mediante mezzi propri o di terzi, i colli contenenti i beni ordinati da operatori economici italiani e prodotti nei propri stabilimenti ubicati in San Marino presso la sede dei propri spedizionieri posizionata in Italia"

Ogni collo sarebbe scortato da apposito documento di trasporto predisposto e da cui risulterebbe il nominativo del cessionario anche se può capitare che i colli di un cliente siano trasportati nella sede dello spedizioniere anche in più pallet, unitamente ai colli di altri clienti.

Per questo motivo lo spedizioniere verrebbe incaricato di smontare e riassemblare i pallet per consentire un trasporto unico di tutti i prodotti acquistati da un singolo cliente con sosta dei colli presso la sede dello spedizioniere limitatamente al tempo necessario per riassemblare i pallet".

Alla luce di questo, come debbono essere considerate le vendite? come debbono essere gestiti i documenti di trasporto in quanto il cliente ne riceverebbe un numero esageratamente elevato (in pratica tanti quanti sono i colli) ancorché i colli sono tutti successivamente assemblati dallo spedizioniere in uno o più pallet?

L'amministrazione finanziaria ha dapprima ricordato che i rapporti tra l'Italia e San Marino e, in  particolare,  gli  scambi  fra  operatori  economici, sono disciplinati dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mentre le modalità operative sono, invece,  regolamentate  dal  decreto  24  dicembre  1993, sostituito, dal  1° ottobre 2021 dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2021, in  attuazione  dell'articolo 12  del decreto ­legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha permesso la pubblicazione dei Provvedimenti n. 2021/211273 e n. 2021/0248717.

Come funziona dunque lo scambio? Le fatture elettroniche emesse da San Marino sono trasmesse dall'Ufficio tributario di San Marino al Sistema di Interscambio (SdI), il quale provvede a recapitarle all'acquirente nazionale mettendole a disposizione nell'area riservata del portale ''Fatture e Corrispettivi''.

La sosta dallo spedizioniere non interrompe dunque il processo di vendita (vedi Circolare 19 marzo  1980,  n.  15 che ha sottolineato che "la sosta di beni presso vettori o spedizionieri ai fini del raggruppamento o smistamento dei beni stessi per la prosecuzione del loro trasporto verso il destinatario indicato nella bolla di accompagnamento, non fa venir meno la validità del documento regolarmente emesso dal mittente, a condizione che la sosta sia limitata al tempo strettamente necessario perle suddette operazioni e che nella sosta non sia configurabile l'esecuzione di un distinto rapporto di deposito").

Per la  gestione  dei  documenti  di trasporto che accompagnano le cessioni dei beni, l'Agenzia delle Entrate accoglie la proposta fatta dal contribuente, ossia che "Per ogni singolo collo la società predisporrà un documento di trasporto dove verrà indicato come cessionario l'acquirente italiano ed, inoltre, verrà indicato che il collo sarà trasportato dalla società presso la sede dello spedizioniere, il quale annoterà sul documento ora e data di arrivo dei colli.

Contemporaneamente la società consegnerà allo spedizioniere un ulteriore documento di trasporto in cui sono riassunti tutti i colli precedentemente inviati che saranno oggetto del successivo singolo trasporto all'acquirente, da parte dello spedizioniere mediante uno o più pallets. Quest'ultimo dovrà annotare ora e data di partenza sul documento di trasporto, nel momento in cui i beni usciranno dal deposito  per essere consegnati al cliente.

In ottemperanza a quanto disposto al comma 5 dell'art 1 del DM del 21 giugno  2021 le cessioni si considereranno effettuate alla data di partenza dei colli da San Marino  indicata  nel  documento  di  trasporto  che  scorta  i  beni  fino  alla  sede  dello  spedizioniere", fermo restando operativi i poteri di controllo e l'obbligo di adempiere a tutti gli ulteriori adempimenti Iva, quali la certificazione dell'operazione e la conservazione della documentazione prodotta.