Nuova disciplina europea per i prestatori di servizi di crowdfunding
La Consob e la Banca d’Italia con comunicato stampa del 20 giugno 2023 hanno informato della sottoscrizione di un protocollo d’intesa in materia di crowdfunding che definisce gli ambiti della cooperazione tra le due Autorità alla luce del Regolamento (UE) 2020/1503 e del decreto legislativo n. 30/2023. In particolare, il Regolamento (UE) 2020/1503 ha introdotto una disciplina armonizzata a livello europeo per i soggetti che intendono prestare i servizi di crowdfunding, mentre il decreto legislativo n. 30/2023 ha assegnato alla Banca d'Italia e alla Consob poteri regolamentari, informativi, ispettivi e sanzionatori su tali soggetti.
Il suddetto protocollo è entrato in vigore alla data della sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti della Banca d'Italia e della Consob e: i) disciplina le modalità di esercizio dei poteri regolamentari delle due Autorità, ii) definisce lo scambio di informazioni acquisite nell’ambito dei controlli di rispettiva competenza nonché le modalità di cooperazione in materia ispettiva e di collaborazione con altre Autorità europee, iii) detta disposizioni per il coordinamento delle procedure per l’emanazione dei provvedimenti autorizzativi e di revoca per i quali è previsto il rilascio di pareri tra le due Autorità, iv) contiene previsioni volte ad assicurare il coordinamento in caso di accertamento di irregolarità e di adozione di provvedimenti in relazione all'esercizio di poteri di vigilanza e v) regola i poteri ispettivi.
Con riferimento alle modalità di esercizio dei poteri regolamentari delle due Autorità è previsto che: i) ciascuna Autorità trasmetta all’altra, ai fini di una valutazione preliminare, le bozze dei testi regolamentari sulle quali è tenuta a chiedere il parere almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio della consultazione pubblica, qualora svolta, ii) ciascuna Autorità rilasci il parere all’altra entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta (nei casi in cui la consultazione non si sia svolta, il termine per il rilascio del parere è di 60 giorni dalla richiesta), iii) ciascuna Autorità gestisca i quesiti sulle materie di propria competenza, in conformità alle proprie linee di gestione dei quesiti e iv) nell’ambito della partecipazione a comitati o gruppi di lavoro europei ciascuna Autorità informi tempestivamente l’altra della predisposizione di orientamenti, raccomandazioni e norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonché di indicazioni interpretative quando sussistano profili relativi anche alle competenze dell’altra Autorità.
Riguardo allo scambio di informazioni acquisite nell’ambito dei controlli di rispettiva competenza nonché le modalità di cooperazione in materia ispettiva e di collaborazione con altre Autorità europee la Banca d’Italia e la Consob si scambiano tempestivamente le informazioni acquisite, anche per il tramite di altre Autorità ed è altresì richiesto che: i) siano previsti incontri periodici da effettuarsi almeno annualmente, ii) ciascuna Autorità trasmetta all’altra, ove rilevanti per le competenze di quest’ultima, le segnalazioni delle presunte violazioni delle norme in materia di servizi di crowdfunding ricevute (c.d. whistleblowing), iii) le Autorità condividano le informazioni sui progetti finanziati attraverso le piattaforme di crowdfunding, iv) la Consob trasmetta alla Banca d’Italia le richieste di cooperazione o di scambio di informazioni pervenute da Autorità di altri Stati membri o dall’ESMA e v) la Banca d’Italia trasmetta alla Consob le informazioni rilevanti ai fini del corretto espletamento delle attività connesse alla cooperazione con le Autorità di altri Stati membri e con l’ESMA.
In merito alle procedure per l’emanazione dei provvedimenti autorizzativi e di revoca per i quali è previsto il rilascio di pareri tra le due Autorità, il Protocollo definisce negli Allegati 1 e 2 i tempi per il rilascio o l’estensione dell’autorizzazione e le modalità per la revoca della medesima, disciplinando, altresì, lo scambio di informazioni tra la Consob e la Banca d’Italia.
Relativamente, invece, ai casi di accertamento di irregolarità e di adozione di provvedimenti, il Protocollo definisce i termini entro i quali ciascuna Autorità deve informare l’altra in merito all’adozione dei provvedimenti di propria competenza e, nei casi in cui un’Autorità richieda il parere dell’altra Autorità, prima dell’adozione di un provvedimento di vigilanza, quest’ultima deve rilasciare il parere nel più breve tempo possibile e, comunque, di norma entro 20 giorni dalla richiesta.
Riguardo, infine, ai poteri ispettivi il Protocollo prevede che: i) la Banca d’Italia e la Consob esercitano i poteri ispettivi per le materie di rispettiva competenza, dando comunicazione dell’avvio delle ispezioni, ii) la Banca d’Italia e la Consob possono effettuare ispezioni su profili di competenza dell’altra Autorità previa richiesta di quest’ultima, iii) qualora la Banca d’Italia o la Consob riscontrino profili di possibile interesse per l’altra Autorità, in considerazione delle sue competenze, esse ne informano quest’ultima tempestivamente e iv) la Banca d’Italia e la Consob definiscono le modalità operative degli scambi informativi.
È altresì previsto che il protocollo venga integrato e modificato di comune accordo fra le Autorità, anche per tenere conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché dell’esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.