Fisco

Il leasing traslativo può non essere sottratto al regime del plafond


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23329 del 15 ottobre 2013 afferma il principio che, ai fini dell'imponibilità IVA, non è sufficiente che il contratto di leasing sia definito "traslativo" per configurare una cessione di beni immobili esclusa dall'applicazione del regime di cui all'art. 8 D.P.R. 633/1972 ovvero degli esportatori abituali.

I giudici di legittimità, sulla base della normativa e della giurisprudenza interna e comunitaria, affermano che il leasing traslativo non rientra nel concetto di cessione di beni, anzi è espressamente ricompreso tra le prestazioni di servizi.

Peraltro la previsione contrattuale con cui viene attribuita, alla scadenza del contratto, all'utilizzatore la facoltà di optare per l'acquisto in proprietà del bene "non immuta la natura di prestazione di servizi della concessione in godimento del bene fino a che non si realizzi detto effetto traslativo, che è da ritenersi meramente eventuale".

La configurabilità dell'operazione quale cessioni di beni è subordinata "a un meccanismo giuridico che consenta ab origine di prefigurare l'effetto traslativo del diritto di disposizione del bene", ovvero l'effetto traslativo deve essere già pattuito espressamente nel programma negoziale come elemento vincolante per entrambe le parti.

Pertanto nel caso in cui le parti contraenti non abbiano previsto espressamente il trasferimento della proprietà del bene alla scadenza del leasing, i contratti di leasing immobiliare sono assoggettabili al regime del plafond.