Quattordicesima mensilità nella busta paga di giugno: maturazione e diritti
Con la busta paga di giugno alcuni lavoratori percepiranno la c.d. quattordicesima mensilità, anche definita premio feriale, una forma di retribuzione differita disciplinata dalla contrattazione collettiva.
Matura mensilmente nell’arco temporale che va dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno di erogazione; laddove vi siano delle frazioni di mese lavorate in misura pari o superiore a 15 giorni, il mese sarà considerato per intero. Viene corrisposta in un’unica soluzione, di norma prima del periodo feriale, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro nella misura spettante.
Per stabilirne l’ammontare bisogna differenziare la modalità di erogazione della retribuzione:
- se questa avviene in forma oraria, la mensilità è determinata dalla paga oraria moltiplicata per il divisore orario indicato dal C.C.N.L. applicato;
- se, invece, la retribuzione viene erogata in forma mensile, la quattordicesima sarà pari ad una normale mensilità della retribuzione globale di fatto in corso nel mese in cui è corrisposta.
La contrattazione collettiva individua nel dettaglio le voci retributive che costituiscono base di computo per il calcolo, sulla base dei seguenti criteri di carattere generale e oggettivo:
- L’elemento retributivo
- La determinatezza
- La corresponsione
Ai lavoratori part-time, in applicazione del principio di non discriminazione, tale mensilità spetta in misura proporzionata in base all’orario di lavoro effettivamente prestato.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro in corso d’anno da full-time a part-time, o viceversa, l’importo spettante dovrà essere determinato in dodicesimi, riproporzionando ciascun rateo all’orario di lavoro effettivamente svolto nel periodo di riferimento.
Il diritto alla quattordicesima matura anche in presenza di una serie di assenze, le più frequenti sono la malattia, il congedo di maternità e paternità, l’infortunio per l’inabilità temporanea ovvero la cassa integrazione per riduzione dell’orario. In questi casi la quota relativa ai periodi di assenza è a carico degli istituti erogatori dell’indennità sostitutiva della retribuzione.
Il datore di lavoro non è sempre obbligato ad integrare l’indennità erogata dall’istituto, la disciplina è rimessa alla contrattazione collettiva applicata:
- laddove egli lo sia, si prevede la corresponsione della quattordicesima mensilità per intero;
- in caso contrario, invece, verrà effettuato un ricalcolo della quota a carico dell’istituto e questa sarà decurtata dall’ammontare di sua spettanza.
Dal luglio a dicembre 2023, secondo quanto disposto dal Decreto Lavoro n. 48 del 2023, sarà previsto il riconoscimento di un esonero contributivo parziale sui redditi da lavoro dipendente, pari al:
- 6% per i redditi fino a 35 mila euro;
- 7% per i redditi fino a 25 mila euro.
Tale applicazione può essere prevista in termini di quattordicesima solo se l’ammontare della stessa o dei suoi ratei non supera i limiti reddituali mensili previsti dalla legge.
Determinazione del rateo mensile
- Retribuzione lorda mensile € 2.500
- Il rateo mensile di quattordicesima è pari a € 208,33 (ossia 2.500/12)