Dichiarazione Iva 2022: in arrivo le comunicazioni per alcune categorie di contribuenti
Sono in arrivo le Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2022, ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro; questo è stato stabilito dal Provvedimento n° 210441/2023.
Per operazioni attive si intende il rigo VE50 + il rigo VE40 (cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni)
Quali dati utilizza l’Agenzia delle Entrate per produrre tali comunicazioni?
- I dati delle fatture elettroniche;
- I dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato;
- I dati relativi ai corrispettivi giornalieri trasmessi all’Agenzia delle Entrate
Cosa conterrà la comunicazione inviata al contribuente interessato?
- Codice fiscale;
- Denominazione/cognome e nome del contribuente;
- Data e protocollo della Dichiarazione Iva (se trasmessa);
- Data di elaborazione della comunicazione (in caso di mancata presentazione della Dichiarazione Iva)
La comunicazione sarà inviata via PEC ma sarà disponibile nell’area riservata del Cassetto Fiscale, sezione “Fatture e Corrispettivi”.
Cosa deve fare il Contribuente?
- Il contribuente potrà inviare, secondo le modalità indicate nella Comunicazione, documenti di supporto (non si potrà rispondere alla PEC da cui viene inviata la comunicazione);
- In caso di mancata presentazione della Dichiarazione Iva, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione entro il entro e non oltre il 29 luglio 2023 (90 giorni a far data dal 30 aprile 2023) versando le dovute sanzioni ed utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso;
- In caso di errata compilazione del quadro VE della dichiarazione Iva è data la facoltà di regolarizzare errori/omissioni sempre utilizzando il ravvedimento operoso ed effettuando il calcolo delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.