Presentazione della dichiarazione Imu 2022
La dichiarazione IMU 2023 per l’anno d’imposta 2022 deve essere presentata o trasmessa telematicamente entro il 30 giugno 2023.
L’art. 3, comma 1, del D.L. 198/2022 (decreto “Milleproroghe”), convertito con modifiche dalla legge n. 14/2023, ha differito ulteriormente al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022 (relativa all’anno 2021), fissato dall’art. 35, comma 4, del decreto Semplificaioni (D.L. n. 73/2022, convertito dalla legge n. 122/2022) al 31 dicembre 2022.
Per effetto di detto rinvio a entrambi i commi 769 e 770 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, la proroga riguarda non solo la dichiarazione IMU “generica”, ma anche quella prevista per gli enti non commerciali.
Si ricorda che il comma 769 legge n. 190/2019, prevede che i soggetti passivi dell’IMU devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del MEF, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Analoga previsione è contenuta nel comma 770 per la dichiarazione degli enti non commerciali.
La dichiarazione IMU per il 2022
Pertanto, avendo il decreto Milleproroghe disposto il rinvio del termine di trasmissione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2021, già differita al 31 dicembre 2022 dal decreto Semplificazioni, ne deriva che il termine del 30 giugno 2023 riguarda anche la trasmissione della dichiarazione IMU 2022.
Dunque, la dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2022 dovrà essere presentata o trasmessa telematicamente entro il 30 giugno 2023. L’obbligo dichiarativo in scadenza il 30 giugno 2023 coinvolge quindi i contribuenti per i quali sono intervenute modifiche nel corso del 2021 e nel corso del 2022 che comportano il diritto ad esenzioni IMU, agevolazioni o al contrario comportano la necessità di eseguire il versamento dell’imposta.
A norma del comma 739 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili.
La dichiarazione IMU è una dichiarazione ultrattiva, nel senso che se non cambiano gli elementi dichiarati non occorre ripresentarla ogni anno.
Ai sensi dell'art. 1, comma 743, della legge n. 160/2019, soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
La dichiarazione in esame non deve essere presentata dai soggetti richiamati dalla lett. g) del comma 759 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, vale a dire i soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992 (ICI), i quali possiedono e utilizzano immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lett. i) e precisamente assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della legge n. 222/1985.