Diritto

Garante privacy: sistemi di videosorveglianza ed obbligo del previo accordo sindacale o della autorizzazione ITL


Nella newsletter n. 503 del 26 maggio 2023, il Garante della privacy ha pubblicato il provvedimento 2 marzo 2023, in cui ha sottolineato che l’installazione di sistemi di videosorveglianza, in assenza di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori o di una autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, viola il Regolamento europeo, il Codice privacy e la l. 300/1970, c.d. Statuto dei lavoratori.

Videosorveglianza: sanzionata un’azienda di abbigliamento

Un’azienda di abbigliamento ha installato ed utilizzato sistemi di videosorveglianza presso una molteplicità di punti vendita, idonei a riprendere i lavoratori durante l’attività lavorativa, in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali o di autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del lavoro ex art. 4 della l. n. 300 del 1970.

Sul punto, va ricordato che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza nel contesto degli esercizi commerciali della Società, si rammenta che i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro, se necessari per la finalità di gestione del rapporto stesso (v., per quanto riguarda i dati c.d. comuni, l’art. 6, par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679), devono svolgersi nel rispetto dei principi generali indicati dall’art. 5 del Regolamento, ed, in particolare, del principio di liceità, in base al quale il trattamento è lecito se è conforme alle discipline di settore applicabili (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).

Coerentemente con tale impostazione, l’art. 88 del Regolamento citato ha fatto salve le norme nazionali di maggior tutela (“norme più specifiche”) volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori. Il legislatore nazionale ha approvato, quale disposizione più specifica, l’art. 114 del Codice che, tra le condizioni di liceità del trattamento, ha stabilito l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 4, l. n. 300 del 1970. La violazione del richiamato art. 88 del Regolamento è soggetta, ricorrendone i requisiti, all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento.

In base al richiamato art. 4, l. n. 300 del 1970 gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi “anche la possibilità di controllo a distanza” dell'attività dei dipendenti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro.

L’attivazione e la conclusione di tale procedura di garanzia è dunque condizione indefettibile per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. La violazione di tale disposizione è penalmente sanzionata (art. 171 del Codice).

Ciò considerato, risulta dunque accertato che la Società ha effettuato trattamenti di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza atti a riprendere i lavoratori durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. La Società stessa ha precisato che “tutti i dipendenti sono coinvolti nel trattamento [tramite sistemi di videosorveglianza, in ragione della collocazione delle telecamere nell’area riservata ai dipendenti, in zone nelle quali tutti i dipendenti sono tenuti a passare”, in modo difforme da quanto previsto dall’ordinamento, in particolare, senza avere attivato la procedura di garanzia prevista dall’art. 4 della l. n. 300 del 1970, procedura di garanzia che, secondo quanto dichiarato dalla Società, è gestita da quest’ultima, quindi in modo centralizzato (in proposito è stato dichiarato, infatti, che la società, che riveste il ruolo di titolare del trattamento, una volta raggiunto l’accordo con l’RSA ove presente o, in mancanza della rappresentanza sindacale, una volta ottenuta l’autorizzazione dallo specifico Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), provvede ad inviare la documentazione relativa all’informativa al direttore del negozio, specificando altresì le caratteristiche del trattamento e la gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali o con l’ITL, ai fini dell’installazione degli impianti di videosorveglianza, viene svolta centralmente e in modo unitario per tutti i negozi, così come il rapporto con la società che cura l’installazione e l’attivazione degli impianti.

Il Garante della privacy, tenuto conto di ciò, ha comminato all’azienda una sanzione di 50 mila euro, per aver installato sistemi di videosorveglianza in violazione del Regolamento europeo, del Codice privacy e dello Statuto dei lavoratori.