Inail: nuovi limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi: anno 2023
L’Inail, con circ. 29 maggio 2023, n. 21, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito le necessarie istruzioni in merito ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2023.
I fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:
- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata;
- l’ammontare delle retribuzioni.
La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:
retribuzione effettiva: la retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori è costituita dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e art. 29 Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ai fini del calcolo del premio, detta retribuzione non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dalla legge, come di seguito precisato. In particolare, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto, mensilmente: a. delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – minimale contrattuale; b. dei limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat – minimale di retribuzione giornaliere. Allo scopo, la retribuzione contrattuale deve essere rapportata a giorno e, conseguentemente, va divisa per i giorni lavorativi mensili da retribuire, ottenendo così la retribuzione contrattuale media giornaliera. Si deve quindi scegliere l’importo giornaliero più elevato tra quello contrattuale come sopra calcolato e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera, di conseguenza: se è più elevato l’importo contrattuale rispetto al limite minimo di retribuzione giornaliera, si deve confermare la retribuzione effettiva8 percepita dal lavoratore nel mese considerato, senza alcun adeguamento; se, invece, è più elevato l’importo del limite minimo di retribuzione giornaliera, quest’ultimo deve essere rapportato a mese e moltiplicato per i giorni lavorativi mensili da retribuire e all’importo così ottenuto va adeguata, se inferiore, la retribuzione effettiva del mese considerato;
retribuzione convenzionale: per particolari categorie di lavoratori possono essere stabiliti con decreto ministeriale, appositi salari medi nonché periodi di occupazione media mensile. Detto imponibile convenzionale è l’eccezione che prevale sulla regola dell’imponibile effettivo;
retribuzione di ragguaglio: la retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita80 . Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.