Buoni sconto esclusi dalla disciplina IVA dei “buoni-corrispettivo”
Ai buoni sconto, che consentono essenzialmente di ottenere una riduzione del prezzo di acquisto, non si applica la disciplina IVA dei “buoni-corrispettivo”, in particolare laddove gli stessi conferiscono al possessore il diritto di ottenere uno sconto sul prezzo di vendita di specifici prodotti o di una generalità di beni individuati solo al momento del successivo acquisto.
È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 341 del 5 giugno 2023 in merito al trattamento IVA dei buoni emessi nell’ambito di un’iniziativa promozionale a favore di soci e clienti.
La Direttiva n. 2016/1065/UE ha disciplinato, a livello comunitario, il regime impositivo dei cd. “voucher”, recepito in Italia con il D. Lgs. n. 141/2018, che ha aggiunto al D.P.R. n. 633/1972 gli artt. da 6-bis a 6-quater e il comma 5-bis dell’art. 13.
Ai fini in esame, assume rilevanza la nozione di “buono-corrispettivo”, prevista dall’art. 6-bis del D.P.R. n. 633/1972, per tale intendendosi lo strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
Ne consegue che gli elementi essenziali del buono corrispettivo sono, da un lato, l’obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e, dall’altro, l’indicazione dei beni o servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l’identità dei potenziali fornitori.
Tali caratteristiche permettono di distinguere i buoni-corrispettivo, che rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della disciplina dei voucher, da tutti gli altri documenti o strumenti che ne sono espressamente esclusi, tra cui i cd. “buoni sconto”, ossia quegli strumenti che conferiscono al titolare il diritto ad uno sconto all’atto dell’acquisto di beni o servizi, ma che non danno diritto a ricevere detti beni o servizi (considerando n. 4 della Direttiva n. 2016/1065/UE e Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 141/2018).
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che i buoni in esame presentano, ai fini IVA, le caratteristiche e producono gli effetti dei buoni sconto, la cui finalità è la riduzione del prezzo di acquisto.
Ad essi, pertanto, non si applica la disciplina dei voucher, trattandosi di strumenti che consentono essenzialmente di ottenere una riduzione del prezzo di acquisto. Gli stessi, infatti, conferiscono al possessore il diritto di ottenere uno sconto sul prezzo di vendita di specifici prodotti o di una generalità di beni individuati solo al momento del successivo acquisto.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, la base imponibile è determinata al netto dello sconto, previsto dal buono, ed applicato direttamente in fattura al cliente.