Dichiarazione IMU ENC, pubblicato in G.U. il nuovo modello
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Finanze 4 maggio 2023, di approvazione del nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (IMU ENC), delle relative istruzioni per la compilazione nonché delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione IMU ENC relativa all’anno di imposta 2022, che dovrà essere utilizzato in occasione della prossima scadenza del 30 giugno 2023.
Il nuovo modello di Dichiarazione IMU per gli enti non commerciali
Nello specifico, il nuovo modello di Dichiarazione IMU destinato agli enti non commerciali, di cui all’art. 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020), insieme a istruzioni e a specifiche tecniche dovrà essere utilizzato per la presentazione telematica della dichiarazione IMU Enc relativa al 2022, con scadenza 30 giugno 2023.
La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, dagli enti non commerciali esentati dall’imposta municipale – ex art. 1, comma 759, lett. g), della legge di Bilancio 2020 - al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati.
Se l’immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione deve essere presentata al Comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
Il modello può essere trasmesso direttamente dall’ente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate o con un intermediario abilitato. La dichiarazione telematica è effettuata seguendo le specifiche tecniche allegate al decreto del 4 maggio 2023, che ne formano parte integrante.
Ai fini qui di interesse, si ricorda che l’art. 1, comma 759, lett. g), della legge di Bilancio 2020, richiama gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504/1992, in materia di ICI (enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge n. 222 del 1985 ( attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana).
Per beneficiare dell'esenzione IMU l'ente non commerciale deve direttamente utilizzare gli immobili nei quali si svolgono attività non commerciali.
L'esenzione spetta anche per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti del Terzo settore (ETS) non commerciali (art. 82, comma 6, D. Lgs. n. 117/2017).
L'esenzione non spetta se l'immobile è posseduto da un ente non commerciale che lo loca a soggetti terzi e per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.
Da aggiungere che con l'art. 91-bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 1/2012 e il D.M. n. 200/2012, è stata estesa l'esenzione anche alle unità immobiliari ad utilizzazione mista (istituzionale e commerciale), ma pro quota, secondo determinati rapporti di proporzionalità basati su spazio occupato dall'attività istituzionale, numero di utenti destinatari, numero di giorni nell'anno per cui si protrae l'utilizzo. Nel caso di unità immobiliare con utilizzazione mista (commerciale e non), l'esenzione IMU si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare l'agevolazione non si applica.
Nel caso in cui non sia possibile procedere al frazionamento dell'unità immobiliare, l'esenzione IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.