Attività di panificazione: occupazione del suolo pubblico antistante il locale
Il Ministero dello Sviluppo Economico - con Risoluzione n.153565565 del 23 settembre 2013 - ha risposto al quesito riguardante la possibilità che un panificio possa occupare, con tavolini per il consumo sul posto, l’area antistante il locale, considerato che il Comune, nel proprio regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico con tavolini, sedie e ombrelloni, nulla prevede con riguardo ai panifici o alle focaccerie.
Il Ministero ha stabilito che la possibilità di concedere l'occupazione di suolo pubblico all'esterno del locale rientra nella potestà dell'Ente locale che ne stabilisce limiti e modalità di utilzzo, nel rispetto di alcune condizioni esposte di seguito. Vediamole nel dettaglio.
La normativa di riferimento
Secondo quanto disposto dall'art.3, co.1, lettera f-bis) del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, converito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006, n.248, le attività commerciali (così come individuate dal D.Lgs.31 marzo 1998, n. 114) e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
Inoltre, l'art.4, comma 2-bis, dello stesso decreto, relativo alle attività di produzione di pane, dispone che è comunque consentita ai titolari di impianti l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
Le disposizioni finali
Il Ministero dello Sviluppo economico ha stabilito che il consumo sul posto nei locali dell'azienda è consentito ai titolari di panificazione, così come agli esercizi di vicinato* legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare, se svolto in presenza di arredi nei locali dell'azienda ad esclusione del servizio assistito di somministrazione (tra le apparecchiature tipiche degli esercizi di somminstrazione, ad esempio, rientrano quelle per le bevande alla spina, tavoli e sedie, macchine industriali per il caffè, il cui utilizzo non è ammesso nel caso di consumo sul posto da parte degli esercizi in questione).
* Per esercizio di vicinato si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a:
- 150 mq: nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- 250 mq: nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.