Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS
Con la circ. n. 48 del 2023, l’Inps illustra i contenuti del nuovo regolamento recante disposizioni in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS, approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023.
Nuovo regolamento
Il Regolamento dell’Inps, che è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 2023, è stato illustrato nella circ. Inps n. 48 del 17 maggio 2023. Nello specifico, la circolare in esame disciplina le procedure relative alla trattazione e definizione dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l'Istituto a livello sia centrale che periferico. Infatti, i ricorsi amministrativi succitati devono essere presentati, direttamente dall’interessato o per il tramite degli Istituti di patronato o altri intermediari abilitati, esclusivamente per via telematica. In caso di persona incapace, il ricorso dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale. Il ricorso trasmesso per via telematica direttamente dall’interessato si intende validamente presentato anche se non sottoscritto. L’utilizzo degli strumenti previsti per l’accesso ai servizi on line dell’Istituto, infatti, ne garantisce in ogni caso la riferibilità al ricorrente.
In considerazione della differente disciplina afferente alle diverse gestioni previdenziali dell’Inps, la circ. n. 48 del 2023 prevede termini di presentazione diversificati, che possono essere così riassunti:
TIPO DI RICORSO |
TERMINE |
DECORRENZA |
Ricorso ai Comitati periferici/centrali della gestione lavoratori privati |
90 giorni |
Dalla data di ricezione del provvedimento (art. 4, comma 1) o, in caso di mancata adozione del provvedimento da parte della sede, dal 121° giorno successivo a quello della presentazione della domanda, salvo non sia diversamente previsto
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Ricorso ai Comitati di vigilanza |
30 giorni |
Dalla data di ricezione del provvedimento.
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Ricorsi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti
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30 giorni |
Dalla data di ricezione del provvedimento |
Ricorso al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria
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30 giorni |
Dalla data di ricezione del provvedimento |
Ricorso presentato dall'istante al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
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30 giorni |
Dalla data di ricezione del provvedimento |
Ricorso presentato da ciascuno dei componenti avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
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30 giorni |
Dalla data della deliberazione
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Ricorso avverso i provvedimenti adottati nelle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale
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30 giorni |
Dalla data di ricezione del provvedimento |
Il Regolamento dispone che gli Uffici riceventi trasmettano con cadenza mensile al Comitato competente l’elenco dei ricorsi presentati.
Il ricorso deve essere deciso entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di ricezione dello stesso, come attestata dal protocollo informatico. Tuttavia, il Comitato può esaminare i ricorsi e assumere le relative decisioni anche dopo la scadenza del suddetto termine. I Comitati centrali competenti circa i ricorsi in materia di contributi decidono anche le questioni relative all'imposizione delle sanzioni civili, la cui quantificazione spetta alle Strutture territoriali competenti.