Decreto lavoro. Contributo imprese autotrasporto merci e persone
Con il Decreto Lavoro (D.L n. 48 del 2023), state semplificate le modalità di erogazione del credito di imposta per il settore dell'autotrasporto merci in conto proprio e in conto terzi e il settore delle imprese che esercitano servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico (art. 34).
Premessa
Con l’art. 34 del Decreto Lavoro 4 maggio 2023, n. 48, il quale stabilisce i valori del credito d’imposta che le aziende del settore potranno usare, sono state semplificate le modalità di erogazione del credito di imposta per:
- il settore dell'autotrasporto merci in conto proprio e in conto terzi,
- il settore delle imprese che esercitano servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.
Si tratta di una norma, che, a sostegno delle imprese e per il contrasto alla crisi energetica, stabilisce il riconoscimento di un credito di imposta nella misura massima:
- del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio per le imprese di autotrasporto in conto proprio,
- del 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per quelle che trasportano passeggeri.
La misura contiene poi una sorta di clausola green, nel senso che le aziende possono chiedere il bonus mediante il credito di imposta per i veicoli di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle attività.
Specificità dell’art. 34 del D.L. n. 48/2023
Nello specifico, l’art. 34 del D.L. n. 48/2023, rubricato “Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell’autotrasporto merci e persone”, modifica la disciplina del sostegno al settore dell’autotrasporto merci, destinando gli 85 milioni di euro (previsti dall’art. 14 del decreto Aiuti-ter (D.L. n. 144/2020, convertito dalla legge n. 175/2022) - al riconoscimento:
- di un contributo, fino al 28% della spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio,
- alle sole imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
- che effettuino attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e che siano munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e siano iscritte nell'elenco appositamente istituito,
- invece, le imprese che effettuino ugualmente attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ma che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono interessate da tale misura non più in maniera diretta, bensì in via residuale e solo fino al 12 per cento della spesa sostenuta.
La novità prevede che, con riferimento a quest’ultima categoria di autotrasportatori, ferma restando la destinazione di 200 milioni di euro prevista nella legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), è ulteriormente specificato che il relativo contributo è riconosciuto nel limite massimo del 12% della spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio.
Dunque, con un primo gruppo di novelle, è modificato detto art. 14 del D.L. n. 144 del 2022 recante disposizioni per il sostegno del settore del trasporto.
Più iel dettaglio, la novella riscrive il comma 1, fermo restando l’obiettivo di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, al fine di ridisegnare il riparto della spesa di 100 milioni di euro già autorizzata per il 2022.
Tali fondi vengono ripartiti in modo differente tra le due categortie di imprese sopra indicate.
Peraltro, l’art. 34 del D.L. Lavoro, dopo il comma 1 del decreto Aiuti-ter, inserisce il comma 1-bis, in base al quale i crediti d'imposta di 85 e 15 milioni di euro, sono utilizzabili “esclusivamente” in compensazione, ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e tali crediti non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP.
Detti crediti d'imposta sono comnque cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
I crediti d’imposta in esame possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.