Fisco

Scissione parziale: l'AdE fa il punto sul imposte dirette ed indirette


Oggetto dell'interpello

"Le società ALFA S.p.A., ZETA S.p.A., BETA S.r.l., unitamente al contribuente "A" (nel seguito anche gli "Istanti"), formulano congiuntamente un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. c), della legge n. 212 del 2000 al fine di avere conferma che la riorganizzazione societaria e gestionale che intendono porre in essere non integri una fattispecie di abuso del diritto.

ZETA S.p.A. (nel seguito "ZETA" o "beneficiaria") è la società a capo dell'omonimo Gruppo, operante nel campo (...), il quale comprende fra le altre - oltre alle società ALFA S.p.A. (nel seguito "ALFA" o "scissa") e BETA S.r.l. (nel seguito "BETA") - anche le società GAMMA 1, GAMMA 2, GAMMA 3 e le relative controllate di queste ultime.

Il Gruppo ZETA è storicamente organizzato per "business world", ossia la capogruppo ZETA detiene la partecipazione diretta nelle società "principal" dei vari marchi o linee di business (Marchio Alfa, Marchio Gamma 1, Marchio Gamma 2, Marchio Gamma 3, ecc.); le società "principal", a loro volta, partecipano nelle società svolgenti funzioni legate al marchio o al business (distributive, di servizi a supporto del business, ecc.). In tal modo, ogni "business world" viene valorizzato e organizzato in modo coerente rispetto alle proprie specificità, nonché misurato sulla base delle proprie performance.

Ciò premesso, gli Istanti rappresentano che in origine BETA aveva come unico modello di business la produzione e distribuzione della linea a marchio ALFA in forza di apposito contratto di licenza; la denominazione sociale della stessa era infatti "ALFA BETA S.r.l.".

Nel corso del tempo, il modello di business di BETA si è evoluto e la società ha allargato il proprio perimetro di attività alla produzione e distribuzione di altri marchi, sia appartenenti al gruppo ZETA che esterni allo stesso, divenendo quindi sempre meno vincolata al "business world" ALFA e assumendo, anzi, una sempre maggiore identità e peculiarità.

Tale processo sta richiedendo, pertanto, la ridefinizione della governance e la reimpostazione dei processi gestionali e di reportistica secondo logiche autonome e specifiche del particolare modello di business della società.

La riorganizzazione societaria e gestionale che gli Istanti intendono operare consiste nella scissione parziale semplificata di ALFA a favore di ZETA, mediante la quale la partecipazione dell'X per cento in BETA detenuta da ALFA sarebbe scissa a beneficio di ZETA (di seguito, la "Scissione"). Il restante Y per cento del capitale sociale di BETA, complessivamente pari a euro (...), è detenuto dal Sig. "A".

Contabilmente, la Scissione verrà effettuata a valori netti contabili e senza l'emersione di concambi, stante il già riferito possesso totalitario della scissa ALFA da parte della beneficiaria ZETA e gli effetti contabili e fiscali della Scissione avranno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui è iscritta la società beneficiaria ovvero nella diversa data prevista nell'atto di scissione medesimo.

Gli stessi istanti segnalano inoltre che:

  • la scissione non comporterà né la riduzione né la mancata ricostituzione di riserve di rivalutazione in sospensione d'imposta presenti in ALFA e/o ZETA;
  • né la partecipazione di ZETA in ALFA, né la partecipazione di ALFA in BETA presentano disallineamenti tra valore civilistico e fiscale.
  • tutte le società partecipanti alla Scissione aderiscono al regime del consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e ss. del TUIR, con ZETA in veste di consolidante e ALFA e BETA in veste di consolidate;
  • la scissione sarà fuori dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 633 e ai fini dell'imposta di registro vi sarà l'applicazione dell'imposta fissa pari ad euro 200 secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lett. b) della Tariffa, prima parte, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, 131.

Risposta Agenzia delle Entrate

L'amministrazione finanziaria, rispondendo all'Interpello tramite la pubblicazione della Risposta n° 317/2023 ha chiarito che l'operazione di scissione prospettata dagli Istanti non costituisce un'operazione abusiva ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, tenuto conto che non consente la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.

Per quali motivi?

  • ai fini IRES l'operazione di scissione è un'operazione fiscalmente neutrale, ai sensi dell'articolo 173 del TUIR ("nel caso rappresentato, ciò che verrà trasferito alla società beneficiaria è la partecipazione in BETA, iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie della scissa. Il trasferimento della partecipazione in BETA, in sede di Scissione, avverrà in regime di continuità dei valori fiscali di modo che la tassazione sul plusvalore della partecipazione trasferita alla beneficiaria resterà latente in capo ad essa e, dunque, verrà rinviata al successivo evento realizzativo")
  • Il principio di neutralità fiscale trova applicazione anche nel campo dell'applicazione dell'IRAP;
  • per quanto riguarda l'IVA ok all'applicazione dell'art. 2 ma attenzione alla rettifica della detrazione articolo 19-bis2 ("se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche");
  • ok all'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro