Esclusa da IVA la sostituzione dei prodotti in garanzia
L’invio di pezzi di ricambio da uno Stato UE al centro riparazione in Italia, nonché l’invio dei beni difettosi, non ritirati dai clienti, in altro Stato UE, danno luogo in Italia, rispettivamente, ad un acquisto intracomunitario assimilato imponibile e ad una cessione intracomunitaria assimilata non imponibile IVA.
è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 323 del 9 maggio 2023 in merito al trattamento applicabile, ai fini dell’IVA, alle movimentazioni di beni effettuate nell’ambito di una procedura di riparazione/sostituzione dei prodotti in garanzia.
Le obbligazioni di garanzia delle quali l’istante è responsabile verranno soddisfatte mediante l’intervento di un centro di riparazione e un centro di logistica, rispettivamente stabiliti in Italia e in altro Stato UE.
La spedizione, da parte dell’istante, dei pezzi di ricambio da altro Stato UE al centro di riparazione in Italia dà luogo ad una operazione assimilata ad una cessione esente nello Stato UE di partenza dei beni e al corrispondente acquisto intracomunitario, imponibile IVA in Italia ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. b), del D.L. n. 331/1993.
A sostegno di questa indicazione, l’Agenzia ha osservato che, sebbene le movimentazioni avvengano tra le sedi dei soggetti terzi impegnati nell’operazione (centro logistico situato in altro Stato UE e centro di riparazione italiano), la proprietà dei beni permane in capo all’istante nel corso dell’intera operazione e, quindi, tali movimentazioni si qualificano come operazioni per esigenze della propria impresa, assimilate ad operazioni intracomunitarie a titolo oneroso, soggetti a IVA in Italia.
Non è, invece, rilevante ai fini IVA, per carenza del presupposto oggettivo di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, sia la spedizione, da parte del cliente finale italiano, di un bene difettoso al centro di riparazione situato in Italia, al fine di stabilire la natura del danno e l’intervento di riparazione o sostituzione necessario, sia la spedizione, da parte del cliente finale italiano, di un bene difettoso al centro di riparazione situato in altro Stato UE per effettuare la riparazione, seguito dalla spedizione del bene riparato a destinazione dell’Italia.
Tenuto conto che l’istante consegna il bene al cliente finale in ragione della propria obbligazione di garanzia, già parte del prezzo della vendita originaria assoggettata ad imposta, l’Agenzia ha escluso dal campo di applicazione dell’imposta la spedizione, ad opera dell’istante, di un prodotto nuovo, da altro Stato UE al cliente finale in Italia.
Riguardo alla spedizione, da parte dell’istante, dall’Italia ad altro Stato UE, delle parti difettose smontate o dei prodotti difettosi non riparabili che non vengono recuperati dal cliente italiano dopo l’intervento di riparazione o sostituzione, l’Agenzia è dell’avviso che, in assenza di onerosità, non appare configurabile un’operazione di cessione da parte del cliente finale all’istante.
La previsione di cui all’art. 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993 trova, invece, applicazione per il trasferimento verso il centro logistico situato in altro Stato UE dal luogo ove il bene si trova al momento della cessione da parte del cliente finale delle parti difettose smontate o dei prodotti difettosi non riparabili, non recuperati dal cliente italiano dopo l’intervento di riparazione/sostituzione. Il trasferimento intracomunitario avviene, infatti, nell’ambito dell’esercizio dell’impresa e per le esigenze dell’impresa, risultando irrilevante che i beni siano destinati alla loro completa dismissione.