Finanziamenti infragruppo infruttiferi: non si deducono gli interessi ai fini IRAP
Gli interessi sui finanziamenti infragruppo infruttiferi (o a tassi significativamente diversi da quelli di mercato) non sono deducibili ai fini IRAP.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n. 318 pubblicata in data 8 maggio 2023.
Contabilmente, la rappresentazione dei finanziamenti infruttiferi infragruppo, nell'ipotesi in cui gli effetti del processo di attualizzazione determina la rilevazione di un componente iscritto nello stato patrimoniale, deve essere ricondotta alla categoria delle operazioni che comportano la rilevazione di uno strumento finanziario con opzione di esercizio di diritti connessi (es. obbligazioni convertibili).
In proposito, l'art. 5, comma 4 bis, del Decreto 8 giugno 2011, ha inteso coordinare gli effetti derivanti dalla contabilizzazione dei finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi significativamente diversi a quelli di mercato mediante l'applicazione del criterio del costo ammortizzato, con le regole di determinazione ''della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP dei soggetti ITA GAAP e dei soggetti IAS adopter''.
In particolare, le disposizioni di coordinamento, prevedono espressamente che ''Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato.''
Nel finanziamento infragruppo di una holding di partecipazione non finanziaria, viene sterilizzato - ai fini fiscali - l'effetto della contabilizzazione delle operazioni strumentali al prestito con la conseguenza che non assumono rilevanza fiscale:
- per la società finanziata, la riserva per demeed contribution iscritta nel patrimonio netto e i maggiori interessi passivi rilevati a conto economico rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento;
- per la società finanziante, l'incremento del costo fiscale della partecipazione della società controllata e i maggiori interessi attivi rilevati a conto economico rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento.
Nel caso in esame del finanziamento infragruppo infruttifero o contratto a tassi significativamente diversi a quelli di mercato, in presenza di obbligo di restituzione, l'apporto contabile non può assumere rilevanza fiscale e dunque, in applicazione del citato art. 5 del Decreto 8 giugno 2011, non è ammessa la deduzione degli oneri finanziari connessi al prestito.