Equo compenso per Professionistil, in Gazzetta Ufficiale la legge
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2023, la legge 21 aprile 2023 n. 49 relativa all’equo compenso per i professionisti. La nuova norma entrerà in vigore il prossimo 20 maggio 2023.
Equo compenso per professionisti. Di cosa si tratta
Il principio dell’equo compenso prevede che i professionisti percepiscano una remunerazione proporzionata al tipo di prestazione resa e alla quantità della stessa.
In origine l’equo compenso era rivolto solo agli avvocati, ma nel 2017 è stato esteso anche ad altre categorie professionali. Ne sono destinatari dunque anche commercialisti, notai, medici, consulenti del lavoro, architetti, ingegneri, psicologi, come altri professionisti.
Con la nuova legge, l’equo compenso è stato esteso alle categorie di professionisti non necessariamente iscritte ad un albo, collegio o ordine.
Equo compenso. Un po’ di storia
L’equo compenso è stato disciplinato nel nostro Paese per la prima volta dal Decreto legge numero 148 del 2017. Successivamente, a modifica della disciplina in materia è intervenuta la legge di bilancio 2018 che ha esteso l’applicazione di tale principio a tutti i professionisti.
Con la norma odierna (Legge 21 aprile 2023, n. 49), le regole sull’equo compenso per i professionisti sono state ulteriormente sottoposte a revisione.
Le novità introdotte dalla legge sull’equo compenso 2023
La norma sull’equo compenso, che entrerà in vigore il prossimo 20 maggio 2023, potenzia le tutele per i professionisti che erogano prestazioni professionali, in particolare alle aziende e alla pubblica amministrazione.
Equo compenso non solo per gli iscritti agli ordini
Il testo allarga anche il pubblico dei destinatari dell’equo compenso; le regole sulla remunerazione equa e proporzionata, infatti, non si applicheranno solo a professionisti iscritti in albi o ordini professionali, ma anche a coloro che non risultano destinatari di disciplina ordinistica, in quanto non iscritti ad alcun ordine, collegio o albo.
La presente legge si applica quindi ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attivita' professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonche' delle loro societa' controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze piu' di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
La disciplina si applica altresi' alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle societa' disciplinate dal testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Sono escluse, in ogni caso, dall’ambito di applicazione le prestazioni rese dai professionisti in favore di societa' veicolo di cartolarizzazione e a quelle rese in favore degli agenti della riscossione.
Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitivita' della prestazione richiesta.
Le disposizioni della legge sull’equo compenso si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purche' vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese.
Nullità delle clausole vessatorie presenti nelle convenzioni
La disciplina sull’equo compenso 2023 prevede la nullità delle clausole vessatorie, quelle con cui si pattuiscono compensi inferiori ai parametri e quelle con cui può crearsi un divario tra professionista e impresa, incidendo negativamente sul professionista.
La legge, inoltre, stabilisce che le imprese committenti possano individuare modelli di convenzione standardizzati in accordo con le rappresentanze professionali e rimette a ordini e collegi professionali la possibilità di verificare la congruità dei compensi fissati nelle convenzioni e di adottare disposizioni deontologiche che sanzionino il professionista che non si adegui alle regole.
Si stabilisce altresì che il parere di congruità del compenso emanato dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecutivo e si fissa la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista a partire dalla data di cessazione del rapporto professionale con l’impresa o nel caso di più prestazioni, non caratterizzate da periodicità, o da un’unica prestazione, dal compimento dell’ultima prestazione.
Sarà, inoltre, possibile per i professionisti tutelarsi a mezzo di azioni di classe promosse dalle rappresentanze sindacali per diritti omogenei.
L’osservatorio presso il Ministero della Giustizia vigilerà sul rispetto delle regole
Infine, viene istituito presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, che resterà in carica per tre anni, a cui viene assegnato il compito di vigilare sul rispetto delle norme, esprimere pareri o elaborare proposte normative riferite alle convenzioni o ai parametri di calcolo dell’equo compenso; segnalare le pratiche elusive delle norme al Ministro della giustizia; presentare alle Camere una relazione annuale sul proprio operato.
L’osservatorio sarà così composto:
- un rappresentante designato dal Ministero del lavoro;
- un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali;
- due rappresentanti nominati dal Ministero dello sviluppo economico tra le associazioni professionali.
I componenti dell’Osservatorio opereranno gratuitamente.
Parametri di calcolo dell’equo compenso
I criteri per il calcolo dell’equo compenso verranno fissati con Decreti Ministeriali in base alle specifiche categorie di professionisti. Tali parametri saranno aggiornati ogni due anni.
Le clausole vessatorie nelle convenzioni professionali
L’equo compenso è la remunerazione minima che spetta al professionista che eroga la sua prestazione professionale; in ragione di tale soglia minima, la remunerazione potrà essere liberamente fissata nel contratto tra impresa committente e professionista, purchè rispetti i parametri di equità e proporzione con riferimento all’attività prestata tenendo conto della quantità e della qualità della stessa.
Sono considerate nulle le clausole vessatorie, ossia quelle che prevedono contrattualmente un compenso non proporzionato o non equo o che comunque creano uno squilibrio tra i diritti della parti contrattuali o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto o del servizio reso, nonche' le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:
- nella riserva al cliente della facolta' di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- nell'attribuzione al cliente della facolta' di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- nell'attribuzione al cliente della facolta' di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attivita' professionale oggetto della convenzione;
- nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
Sostanzialmente si tratta di clausole che prevedono uno squilibrio nel rapporto tra le parti.
Si prevede che la nullità delle singole clausole non comporti la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.
La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati dai decreti ministeriali potranno essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullita' della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attivita' professionale prestata.
Il tribunale procederà alla rideterminazione secondo parametri previsti dai decreti ministeriali relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.