Fisco

Definizione agevolata avvisi bonari: valgono solo gli anni 2019, 2020 e 2021


Una Società:

  • ha ricevuto un avviso bonario in data 2/11/2022 sul 770/2018;
  • in data 23/11/2022 ha presentato tramite il canale Civis la sistemazione di alcune incongruenze;
  • ha presentato anche istanza di autotutela;
  • in data 23/01/2023 ha ricevuto la comunicazione di sgravio parziale dell'importo dovuto.

Tenuto conto i suddetti elementi la Società ha presentato un'istanza di interpello per sapere se potesse usufruire della definizione agevolata ex art. 1, commi 153-159 della Legge di bilancio 2023 con l'applicazione delle sanzioni ridotte al 3%.

Cos'ha previsto la Legge di Bilancio in tema di sanzioni ridotte al 3% relative al pagamento degli avvisi bonari?

comma 153: "Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36­ bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54­bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine  di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo";

comma 155: "Le somme dovute a seguito  del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36­bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54­bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui  pagamento rateale ai sensi dell'articolo 3­bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo"

 

La prima osservazione riguarda il periodo di riferimento, ossia i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. Nel caso in esame si tratta di un 770/2018 (periodo d'imposta 2017) ma attenzione, per tale modello in data 23 novembre 2020 era stato presentato un modello integrativo

Dopo l'invio in data 23/01/2023 della comunicazione definitiva degli esiti la Società ha regolarmente provveduto al pagamento della prima rata (di 20) in data 21 febbraio 2023.

Nel caso in esame, conclude l'amministrazione finanziaria, non è in alcun modo possibile rientrare nella definizione agevolata per i seguenti motivi:

  • anche se è stata inviata una dichiarazione integrativa nel 2020 il periodo d'imposta oggetto della comunicazione è il 2017, anno non rientrante nella norma;
  • il pagamento della prima rata è avvenuto in data 21 febbraio 2023 e pertanto non si rientra neanche nel comma 155 della Legge di Bilancio in quanto alla data del 1° gennaio 2023 la Società istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute relative alla suddetta comunicazione di irregolarità.