Dichiarazione IVA dopo la scadenza: sanzioni e ravvedimento
Il termine di trasmissione telematica della dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2022 è stabilito al 30 aprile 2023. Quest’anno, le trasmissioni telematiche dovranno essere portate a termine entro martedì 2 maggio 2023. A determinate condizioni, la dichiarazione tardiva può essere regolarizzata.
Presentazione della dichiarazione IVA
Nello specifico, ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.P.R. n. 322/1998, il 2 maggio 2023 scade il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’annualità 2022, che va presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. L’ultimo giorno per la trasmissione della dichiarazione IVA 2023, è anche quest’anno il 2 maggio, dato che il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è giorno festivo.
Si ricorda che la dichiarazione annuale va presentata esclusivamente in via telematica da parte dei soggetti obbligati, indipendentemente dalla loro natura giuridica (società, ente, persona fisica), dal regime adottato e dal volume d’affari realizzato. La trasmissione telematica può avvenire direttamente o avvalendosi di società appartenenti allo stesso “gruppo”, ovvero tramite intermediari abilitati.
Decorso inutilmente il termine del 2 maggio, è comunque ancora possibile adempiere, incorrendo in una sanzione di ammontare variamente limitato a seconda che la dichiarazione possa essere considerata tardiva ovvero debba essere considerata omessa. Infatti, come previsto dall’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998 (richiamato dal successivo art. 8, comma 6, con riguardo alla dichiarazione IVA), le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza si considerano valide a tutti gli effetti, fatta salva l’applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro per il ritardo, prevista in tal caso dall’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 471/1997.
La sanzione è tuttavia soggetta a riduzione in base alle disposizioni del c.d. ravvedimento operoso, ex art. 13 D. Lgs. n. 472/1997, dal che ne consegue la possibilità di sanare l’irregolarità con una sanzione minima, pari a 25 euro (1/10 del minimo), quando la presentazione avviene nei 90 giorni, da versare con modello F24, codice tributo 8911.
Oltre i 90 giorni di ritardo e quindi, quest’anno, oltre il 31 luglio 2023, la dichiarazione si considera omessa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione dell’IVA che ne risulta dovuta. E l’omissione non è regolarizzabile.
In caso di dichiarazione omessa, ovverosia non presentata, oppure presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni rispetto alla scadenza ordinaria, le sanzioni variano dal 120% al 240% dell’imposta, con un minimo di 250 euro. Laddove non siano dovute imposte, la sanzione minima va da un minimo 250 euro ad un massimo di 1.000 euro.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 471/1997, se la dichiarazione omessa viene presentata entro la scadenza per l’invio della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, e prima dell’avvio dell’attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione dovuta va dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro.
Il termine del 2 maggio 2023 rappresenta altresì il termine entro il quale è possibile presentare una dichiarazione correttiva, cioè trasmettere una nuova dichiarazione tesa a rettificare i dati precedentemente trasmessi, in assenza di qualsiasi sanzione.
Decorso il termine del 2 maggio 2023, al fine di rettificare errori ed omissioni resta la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, la quale potrà essere trasmessa solo se sussiste una dichiarazione originaria validamente presentata, ovvero trasmessa, al massimo, entro il 31 luglio 2023.
La dichiarazione integrativa può essere a sfavore (comportante un maggiore debito o un minore credito d’imposta) o a favore (maggiore credito o minore debito) del contribuente.
Nel caso in cui la dichiarazione integrativa a sfavore venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza (quindi entro 31 luglio 2023) le sanzioni ammontano da 250 euro a 2.000 euro se la correzione riguarda errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato (sanabile con ravvedimento operoso, con il versamento di euro 27,78, pari ad un nono della sanzione minima di 250 euro).
Se invece la dichiarazione IVA integrativa viene presentata dopo 90 giorni la sanzione dovuta è pari al 90% della maggiore imposta dovuta, ove la dichiarazione viene presentata per correggere errori non rilevabili in sede di controllo formale.