Agevolazioni

Obbligo SOA: le regole per la fruizione dei bonus edilizi


Con la Circolare 20 aprile 2023, n. 10, l’Agenzia Entrate si è pronunciata sulla SOA fornendo chiarimenti e regole per i lavori prima e dopo il 22 maggio 2022 e obbligatorietà dell'attestazione per le imprese ai fini del superbonus e altri bonus edilizi.

Premessa

Si premette che l’art. 10-bis del D.L. n. 21/2022 (Decreto Ucraina), legge n. 51/2022, ha previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), legge n. 77/2020, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

La certificazione SOA è, infatti, un’attestazione che abilita le imprese a partecipare a gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. 

La Circolare n. 10/E/2023

La Circolare n. 10/E/2023, concernente la disciplina dell’obbligo SOA di cui all’art. 10-bis del D.L. n. 21/2022, tiene conto della norma interpretativa contenuta nell’art. 2-ter, comma 1, lett. d), del D.L. n. 11/2023 (legge n. 38/2023).

Ciò posto, la Circolare n. 10 in esame chiarisce che per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022 di importo superiore a 516.000 euro, è necessario acquisire la certificazione SOA o, almeno, l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per il suo rilascio, al fine di beneficiare degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121, comma 2, del D.L. n. 34/2020. 

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2023, invece, dette agevolazioni sono subordinate all’avvenuto rilascio dell’attestazione SOA.

In ogni caso, il limite di 516.000 euro, da valutare autonomamente per ciascun contratto di appalto e per ciascun contratto di subappalto, si intende al netto dell’IVA. 

Ai sensi dell’art. 10-bis, l’affidamento dei lavori a imprese che al momento della stipula del contratto di appalto o subappalto risultino in possesso della certificazione SOA (o, nella fase transitoria, almeno di un contratto sottoscritto con un organismo abilitato a rilasciare la certificazione SOA all’esito dei necessari controlli) è condizione affinché possano essere riconosciuti i benefici previsti:

  • dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus 110%, 90%, 70% o 65%);
  • dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (il cui comma 2, contempla la generalità dei bonus edilizi, tra cui il c.d. Bonus casa 50%, Ecobonus 50-65-70-75-80-85%, Sismabonus 50-70-75-80-85%, Bonus facciate 60% già 90% e Bonus eliminazione barriere architettoniche 75%).

In sostanza, per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data (aventi data certa), è possibile fruire degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 a prescindere dalle “condizioni SOA”, nel senso che la certificazione SOA non occorre né per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, né per le spese sostenute successivamente, incluse quelle a decorrere dal 1° luglio 2023.

Se i contratti di appalto o subappalto sono stipulati dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, la “condizione SOA” deve essere soddisfatta, ma non è necessario che sussista già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto: è sufficiente che sia soddisfatta entro la data del 1° gennaio 2023, perché è irrilevante per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. 

Se, infine, i contratti di appalto o subappalto sono stipulati dal 1° gennaio 2023, la “condizione SOA” deve essere soddisfatta già alla data di stipula del contratto.

Per potersi giovare delle agevolazioni sulle spese che vengono sostenute dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, il soddisfacimento della “condizione SOA” richiede anche soltanto la stipula con un ente certificatore di un contratto finalizzato all’ottenimento della certificazione SOA.

Per le spese che vengono sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023, invece, il soddisfacimento della “condizione SOA” richiede che la certificazione sia già stata ottenuta (e per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023 tale ottenimento deve sussistere sin dalla data della stipula del contratto).