Presentazione tardiva delle deleghe di pagamento a saldo zero
Con la risposta a interpello 18 aprile 2023, n. 297, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.
La fattispecie
La fattispecie in esame concerne un modello di versamento F24 con importo a zero da presentare entro il 31 dicembre 2022 ma omesso entro tale data, contenente una compensazione tra un debito di imposta relativo al 2022 ed un credito d'imposta sempre relativo al 2022 da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2022.
Il modello veniva presentato il successivo 16 gennaio con pagamento della sanzione ridotta prevista dall'art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 471/1997 e dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 472/1997, per il ravvedimento operoso dei modelli di versamento con compensazione ed importo a zero.
Tuttavia il modello presentato veniva scartato automaticamente dalla piattaforma Entratel a causa del mancato riconoscimento automatico dei crediti che avevano scadenza di utilizzo in data 31 dicembre 2022 come conseguenza del mancato riconoscimento del ravvedimento operoso del modello di versamento F24 con compensazione.
Ciò posto, l'istante pone in dubbio la correttezza dello scarto operato, ritenendo di poter presentare un'istanza direttamente alla competente Direzione Provinciale delle Entrate allegando l'omesso modello di versamento F24 con importo a zero per il riconoscimento della corretta applicazione del ravvedimento operoso e la conseguente accettazione della compensazione indicata nel modello di versamento stesso con sistemazione contabile della posizione fiscale del contribuente.
Soluzione delle Entrate
Nella propria risposta, la soluzione manifestata dal contribuente non è condivisa dall’Amministrazione finanziaria, la quale, rifacendosi alla normativa di riferimento e ai principi enucleati sia dalla giurisprudenza sia dalla prassi amministrativa intervenute in argomento, ha fornito diversa interpretazione.
In particolare, le Entrate argomentano a tal fine che:
- la delega di pagamento va obbligatoriamente presentata anche se a saldo zero;
- mancando la presentazione della stessa non vi è alcuna manifestazione di volontà a favore di una possibile compensazione con un credito formatosi in precedenza;
- tale manifestazione di volontà può intervenire anche in un momento successivo rispetto alla originaria scadenza del versamento, a fronte del pagamento della specifica sanzione di cui all'art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 eventualmente ravveduta ai sendi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997;
- l'efficacia della compensazione si valuta in riferimento al momento di presentazione della delega stessa, con l'effetto che tale presentazione sana l'iniziale omissione se il credito speso in compensazione (come detto formatosi anteriormente al debito che si vuole estinguere) è ancora esistente ed utilizzabile a quella data. Ove ciò non avvenga, permanendo l'iniziale inadempimento - fermo l'eventuale scarto della delega con applicazione dell'art. 37, comma 49-quater, del D.L. n. 223/2006 (legge n. 248/2006) -, l'omesso versamento potrà comunque essere ravveduto secondo le regole ordinarie. Ciò, tuttavia, con applicazione delle sanzioni proprie della violazione commessa, ossia quelle di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
Di conseguenza, ferma la generale possibilità di presentare un F24 a saldo zero anche tardivo, nel caso di specie il comportamento solutorio prospettato dal contribuente, come accennato, non viene condiviso dalle Entrate.
Pertanto, l’Agenzia Entrate, confermata la correttezza dello scarto operato con riferimento ad una delega di pagamento tardiva rispetto alla originaria scadenza del tributo - come peraltro riconosciuto dallo stesso contribuente - ma soprattutto recante crediti che alla data di presentazione non potevano più essere utilizzati in compensazione (v. in particolare, art. 121, comma 3, D.L. n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020).