Fisco

Somme corrisposte per premio di risultato ai propri dipendenti per l'erogazione di servizi pubblici


Con la risposta a interpello 14 aprile 2023, n. 296, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente all’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato prevista dalla legge di Stabilità 2015.

La fattispecie

Nella fattispecie in esame, l’istante è una società a controllo pubblico avente per oggetto la costruzione, la compravendita, la manutenzione e/o la gestione di impianti e servizi ambientali, la gestione di risorse energetiche e distribuzione di calore, compreso la produzione e vendita di energia elettrica. In particolare, alla società viene attribuita la natura giuridica disciplinata dal D. Lgs. n. 175/2016 di società in house a partecipazione pubblica della tipologia a controllo pubblico.

Per il triennio 2023-2025 ha stipulato un accordo sindacale che prevede la corresponsione di un premio di risultato che può fruire della tassazione agevolata a patto che siano realizzati uno degli obiettivi qualitativi e di efficienza stabiliti nell’intesa.

La società chiede quindi se può usufruire della misura di favore introdotta dalla legge di Stabilità 2016 che prevede, sui premi di risultato erogati ai dipendenti, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10%.

Quadro normativo di sintesi

Sul piano normativo, si ricorda che, attraverso le disposizioni dell'art. 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208 del 2015 (legge di Stabilità 2016), il legislatore ha previsto che l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sia subordinata alla verifica e alla misurazione dell'incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione in base ai risultati raggiunti al termine del periodo congruo di misurazione.

L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per le somme erogate nel corso del 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 63, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

Soluzione delle Entrate

Come si nota, la questione in esame riguarda la natura giuridica del datore di lavoro posto che, ai sensi del comma 186 della legge n. 208/2015, l’agevolazione in argomento risulta riservata ai lavoratori del settore privato.

Sul punto, l’Agenzia Entrate si è già espressa con Circolare n. 28/E/2016, nella quale è stato specificato che sono escluse dall’agevolazione le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

La richiamata Circolare n. 28/2016 ha ulteriormente chiarito che nell’ambito del settore privato, individuato, per esclusione, nei datori di lavoro che non rientrano tra le Amministrazioni di cui al D. Lgs. n. 165/2001, il beneficio può essere attribuito anche in relazione ai premi erogati ai propri dipendenti da enti del settore privato che non svolgono attività commerciale.

Sulla questione si è pure espresso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il quale ha chiarito con nota del 13 marzo 2015 che il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori e che il riferimento al settore privato sembrerebbe finalizzato solo a escludere le pubbliche Amministrazioni.

Considerati i chiarimenti forniti con i citati documenti di prassi e nel presupposto che non rientri tra le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, la società in “house” a partecipazione pubblica della tipologia a controllo pubblico può applicare la detassazione sui premi di risultato erogati ai propri dipendenti qualora sia raggiunto uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale e nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla norma.