Rapporto di lavoro

Dimissioni del lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità e ticket di licenziamento


L’Inps, con mess. n. 1356 del 2023 fornisce le istruzioni operative sulle dimissioni del lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità e obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento.

Per il padre lavoratore, nel d.lgs. 151/2001, sono disciplinati:

  • il congedo di paternità obbligatorio, che si applica anche al lavoratore padre adottivo o affidatario, il quale è previsto che il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità;
  • il congedo di paternità alternativo, il quale attribuisce al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

L’Inps, con mess. n. 1356 del 12 aprile 2023 fornisce indicazioni sugli aspetti contributivi alla luce della disposizione che prevede che il lavoratore padre dimissionario, che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

Inoltre, il messaggio in esame precisa che, ai fini del versamento del c.d. ticket di licenziamento, i datori di lavoro devono attenersi alle indicazioni operative fornite dalla circ. Inps n. 40 del 2020, la quale riconosce il suddetto contributo nei casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.

Infine, il mess. n. 1356 del 2023 fornisce le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens. In particolare, i datori di lavoro, relativamente alle cessazioni di rapporti di lavoro intervenute per dimissioni del lavoratore padre durante il periodo tutelato, dovranno utilizzare il codice <TipoCessazione> ”1S”, che assume il più ampio significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n.151/2001”. Per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute precedentemente alla pubblicazione del messaggio (11 aprile 2023), i datori di lavoro devono operare con l’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi entro il giorno 16 luglio, esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”.