Rimborso chilometrico corrisposto al rider e imponibilità IRPEF
Con la risposta a interpello 11 aprile 2023, n. 290, l’Agenzia delle Entrate si è espressa circa il corretto inquadramento fiscale dei rimborsi chilometrici erogati da una società ad alcuni rider che decidono di utilizzare il proprio veicolo per le consegne.
La fattispecie
Nel caso in esame la società istante, tramite un Accordo Integrativo aziendale stipulato con le OO.SS., prevede a favore del rider che, su richiesta aziendale, utilizza il proprio veicolo durante il turno per l'esecuzione delle consegne, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti (carburante/energia, usura del veicolo, ivi compreso il mantenimento dello stesso in condizioni di sicurezza, manutenzione del veicolo, assicurazione, ecc.), un’ indennità a titolo di rimborso chilometrico.
Per determinare l'importo del rimborso chilometrico, la società adotta criteri oggettivi, basandosi sulle Tabelle ACI e sulla rilevazione dei dati concernenti la tipologia di veicolo utilizzato.
Il diritto a ricevere tale rimborso si realizza solo per l'esecuzione delle consegne e non per il tragitto che il rider deve seguire per raggiungere il punto di partenza, per farvi ritorno o per muoversi da e verso la propria abitazione.
In particolare, il rider riceve per l'esecuzione delle consegne un'indennità di rimborso chilometrico (per ogni chilometro) pari a euro:
- 0,36, se utilizza la propria auto;
- 0,15 se utilizza la propria moto o il proprio scooter;
- 0,06 se utilizza la propria bicicletta/e-bike.
Ciò posto, l'istante chiede conferma se le somme rimborsate per l'utilizzo del mezzo di trasporto personale (bici, ebike, scooter ecc.) durante le consegne, non concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente e, pertanto non devono essere assoggettate alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.
Quadro di riferimento normativo e di prassi
Sul piano normativo, occorre rilevare in primis che, in linea generale, in base al principio di onnicomprensività (art. 51, comma 1, TUIR), tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente, salvo quanto statuito dai commi 2 e ss. dell’art. 51 del TUIR.
Non concorrono però alla formazione della base imponibile, gli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) e le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro (v. Risoluzioni n. 178/2003 e n. 357/2007).
Circa le modalità di determinazione dell’ammontare delle spese rimborsate, la prassi ha più volte affermato che, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal legislatore. Ove invece il legislatore non abbia indicato un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (cfr. Risoluzione n. 74/2017 e riposte a interpello nn. 314/2021 e 328/2021).
Soluzione delle Entrate
Nella propria risposta, l’Agenzia Entrate evidenzia che, nel caso in questione, il rimborso chilometrico che spetta al rider è calcolato sulla tipologia di mezzo utilizzato e sui chilometri percorsi, calcolati attraverso l’apposita App aziendale.
Elemento rilevante è la circostanza che il mezzo di trasporto messo a disposizione dal dipendente è ’’necessario’’ per lo svolgimento da parte del rider dell’attività lavorativa ed a motivo di ciò, infatti, costituisce anche uno degli elementi valutati ai fini dell’assunzione.
Alla luce della considerazione che precedono, il rimborso in questione si può considerare riferibile a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea quindi come la somma rimborsata non sia imponibile, ai fini IRPEF, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.
Pertanto, il rimborso per il rider non deve essere “tassato” come reddito di lavoro dipendente (ex artt. 49 e 51 TUIR).