Agevolazioni

DL n. 11/2023. Cessione crediti edilizia immobiliare conversione in legge


E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11.04.2023, la Legge 11 aprile 2023 n. 38 recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. La norma, approvata definitivamente dal Senato in data 5 aprile 2023, converte in legge, il DL del 16 febbraio 2023 n. 11 con cui viene dato lo stop allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti edilizi.


Il decreto n. 11/2023, entrato in vigore il 17 febbraio 2023, ha messo fine all’utilizzo delle forme alternative alla detrazione fiscale per gli interventi edilizi di cui all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio (n. 34/2020), frenando una situazione di incertezza e preoccupazione per imprese e cittadini.

La legge di conversione ha però salvato dallo stop alcuni interventi, ossia:

  • quelli realizzati nei comuni colpiti da eventi sismici (verificatisi dopo 1° aprile 2009) e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici (verificatisi dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche);
  • gli interventi compiuti dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato;
  • gli interventi per il superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (per i quali si prevede una detrazione al 75%).

Per quanto riguarda, invece, i lavori in edilizia libera si stabilisce che la cessione del credito o lo sconto in fattura sono ammessi unicamente se i lavori sono stati intrapresi entro il 16 febbraio; in tal modo, verrebbe però escluso dall’eccezione chi ha acquistato beni da collocare, senza iniziare i lavori, anche se presente un accordo vincolante con l’impresa. Per venire incontro a chi si trova in tale situazione, la norma, come modificata in sede di conversione, stabilisce che si potrà provare il versamento di un acconto con bonifico parlante entro il 16 febbraio o in assenza di acconti mediante due autocertificazioni (venditore e acquirente) che attestano la presenza del contratto.


Il testo ha, dunque, subìto diversi cambiamenti durante l’iter parlamentare di conversione in legge. Ai primi 3 articoli, infatti, ne sono stati aggiunti di nuovi, come nuovi commi sono stati inseriti alle disposizioni originarie.
Così, ad esempio, è stato altresì inserito l’articolo 01 rubricato “Proroga del termine relativo alle  spese  sostenute  per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, inserito in sede referente alla Camera, sposta dal 30 marzo 2023 al 30 settembre 2023, il termine per fruire della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli immobili unifamiliari (villette), purchè alla data del 30 settembre 2022 sia stato realizzato almeno il 30% dei lavori.


Con un nuovo comma all’articolo 1, il sexies, si prevede poi che le banche, gli intermediari finanziari le  società  appartenenti  a  un  gruppo bancario, le imprese di assicurazione autorizzate, cessionarie  dei  crediti d’imposta in relazione agli  interventi la cui spesa  è  stata  sostenuta  fino  al  31  dicembre  2022,  possano utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni  del  tesoro  poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per  cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte  di spese di cui all’articolo  119  del  decreto n. 11/2023,  già utilizzati in compensazione, nel caso  in  cui  il  cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo potrà essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.  L’Agenzia delle entrate, con appositi provvedimenti, preciserà le modalità applicative di tale disposizione.


Per quanto concerne il cosiddetto sismabonus acquisti e l’acquisto di unità immobiliari che si trovano in immobili ristrutturati, si stabilisce, diversamente da quanto riportava il testo precedente, che la cessione del credito e lo sconto in fattura sono ammessi se alla data del 16 febbraio sia stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi (da parte dell’impresa che esegue i lavori); medesimo discorso vale per l’acquisto di box auto pertinenziali.

Grazie poi all’intervento del CNDCEC, sono stati approvati alcuni emendamenti che prevedono la facoltà e non più dunque il dovere di

  • liquidazione di stati avanzamento dei lavori per i bonus diversi dal superbonus (art. 119 del D.L. 34/2020);
  • inclusione nelle asseverazioni tecniche dell’attestazione di congruità delle spese relative all’apposizione del visto di conformità.

Sempre grazie al CNDCEC, si ammette la remissione in bonis rispetto all’asseversazione di cui al D.M. MIT 58/2017, così come modificato dal DM MIT 24 del 9 gennaio 2020, come aggiornato dal D.M. MIT n. 329/2020, nel caso di presentazione dell’allegato B, per il sisma bonus e il super sisma bonus, successiva alla presentazione del titolo edilizio o dell’inizio lavori.