Fisco

Chiarito il nuovo regime di non imponibilità IVA delle operazioni a favore delle forze armate


L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 del 6 aprile 2023, ha illustrato le condizioni applicative del regime di non imponibilità IVA delle operazioni effettuate a favore delle forze armate.

L’art. 1 del D. Lgs. n. 72/2022, recependo le modiche apportate dalla Direttiva n. 2019/2235/UE, ha modificato il trattamento IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite nei confronti delle forze armate dell’Unione europea, in particolare prevedendo, nell’ambito dell’art. 72 del D.P.R. n. 633/1972, nuove specifiche ipotesi di non imponibilità, applicabili dal 1° luglio 2022, riferite:

  • alle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle forze armate di altri Stati membri destinati all’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione europea nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune»;
  • alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione europea nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, le situazioni in cui ha luogo uno “sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune” (PSDC), richiamate dalle disposizioni di non imponibilità in commento, riguardano:

  • le missioni e le operazioni militari;
  • le attività dei gruppi tattici;
  • l’assistenza reciproca;
  • i progetti afferenti alla cooperazione strutturata permanente (Permanent Structured Cooperation, PESCO);
  • l’attività dell'Agenzia Europea per la Difesa (AED).

Per effetto delle nuove previsioni di cui all’art. 72, comma 1, lett. b-bis) e b-ter), del D.P.R. n. 633/1972, devono essere qualificate come non imponibili, con diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi:

  • territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia;
  • con cessionario/committente una forza armata appartenente ad uno Stato membro;
  • destinate all’uso delle forze armate o del personale civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative mense;
  • effettuate in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza delle forze armate cessionarie/committenti;
  • finalizzate allo svolgimento delle attività rientranti nella PSDC sopra richiamate.

Per effetto dell’art. 68, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, le forze armate straniere stabilite in Italia, che ivi importano beni con la finalità di destinarli alla PSDC, non devono pagare l’IVA sull’introduzione degli stessi nel territorio dello Stato e, inoltre, a seguito della modifica dell’art. 38, comma 3, del D.L. n. 331/1993, qualora le forze armate dello Stato abbiano beneficiato in un altro Stato membro del citato regime di non imponibilità dei beni destinati a finalità rientranti nella PSDC dell’Unione europea, i relativi acquisti diventano imponibili in Italia se e nella misura in cui detti beni siano introdotti dalle medesime forze armate nel territorio dello Stato italiano, qualora l’importazione degli stessi beni non avrebbe potuto fruire dell’esenzione di cui all’art. 68, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.