Bonus energia e gas I trimestre 2023. Istituiti i codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari
Con la Risoluzione n. 17 del 6 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta riconosciuti in favore delle imprese per i maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo trimestre 2023.
L’articolo 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997 oppure ceduti (solo per intero) a soggetti terzi.
Il recente Provvedimento prot. n. 116285 del 3 aprile 2023 ha definito le disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti per il primo trimestre 2023.
E dunque, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
• “7746” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
• “7747” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
• “7748” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
• “7749” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
• “7750” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Si ricorda che i crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del Provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022.
Invece, per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta di cui in oggetto, i codici tributo sono stati precedentemente istituiti con la Risoluzione n. 8 del 14 febbraio 2023:
• 7010: credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
• 7011: credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
• 7012: credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
• 7013: credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
• 7014: credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197