Fisco

Detraibilità dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE): conferma dall'Enea


Per poter accedere alle detrazioni fiscali del 55-65% l’Attestato di certificazione energetica (ACE) - ora sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE) - è obbligatorio per tutti gli interventi incentivati. Con la FAQ 67 l'Enea conferma anche come le spese tecniche per la sua compilazione sono detraibili.

Prima c'era l'ACE...

Dal 1 gennaio 2007 l’ACE di un edificio o di un'unità immobiliare è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Inoltre, come previsto dal comma 1-bis dell’articolo 11 del decreto su citato, fino all’entrata in vigore (25 luglio 2009) delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’attestato di qualificazione energetica ha potuto sostituire a tutti gli effetti (e quindi anche relativamente alle detrazioni fiscali del 55%, là dove richiesto), l’ACE.

Per i lavori che abbiano avuto inizio dal 26 luglio 2010 o successivamente, è stato ritenuto obbligatorio l’ACE per accedere alle detrazioni fiscali del 55%, eccezion fatta per gli interventi che il comma 24 della Finanziaria 2008 e l'articolo 31 della Legge n. 1999/09 esentano dall’obbligo e per i quali nel tempo si è attuata una semplificazione delle procedure di trasmissione, ossia quelli di cui ai commi 345, limitatamente alla sostituzione di infissi in singole unità immobiliari, 346 e 347 della Finanziaria 2007.

...ora l'APE

Con il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 l’Attestato di Certificazione Energetica è stato soppresso e sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica. Pertanto, dal 4 agosto 2013 - entrata in vigore della Legge n. 90/2013 - nei casi ove esso è previsto, per accedere a questi incentivi, occorre ora redigere l’APE. Per ciò che attiene la metodologia di calcolo da seguire, come riporta la Circolare del MiSE del 7 agosto 2013, “fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 63, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al DPR 2 aprile 2009 n. 59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE”.

Detraibilità spese APE

Ai soli fini dell’accesso alle detrazioni in oggetto, nei casi ove esso è previsto, sopra riportati nel dettaglio, si continua ad utilizzare lo stesso modulo dell’attestato di qualificazione energetica, che può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, mentre il tecnico compilatore dell'Attestato di Prestazione Energetica non deve essere coinvolto nei lavori (per ulteriori informazioni sui requisiti dei certificatori, si rimanda al DPR n. 75/2013). Come è stato già detto, l’APE va conservato dall’utente e, in quanto misura obbligatoria per l’accesso alle detrazioni, le spese tecniche per la sua compilazione sono anch’esse detraibili.