Premio di risultato erogato a ristorno ai soci lavoratori
Con la Risposta a interpello 5 aprile 2023, n. 284, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato l’applicabilità dell’imposta sostitutiva del 10% (art. 1, commi 182–190, legge n. 208/2015), in luogo dell’ordinaria tassazione IRPEF, sulle somme erogate da una cooperativa a titolo di ristorni ai propri soci lavoratori a seguito di delibera assembleare.
L’interpello
La questione in esame sorge a seguito istanza da parte di una cooperativa che, quale sostituto d'imposta, intende adottare un nuovo regolamento interno finalizzato ad individuare le condizioni necessarie per l'applicazione della tassazione agevolata, ai sensi dell'art. 1, commi da 182 a 190, della legge n. 208/2015, sulle somme erogate a titolo di ristorni ai propri soci lavoratori a seguito di delibera assembleare.
La cooperativa chiede quindi se le somme erogate a titolo di ristorni ai propri soci lavoratori debbano essere assoggettate a tassazione nella misura agevolata negli anni in cui l’ente consegua incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione previsti dalla bozza di regolamento, e a tassazione ordinaria negli anni in cui tali incrementi non siano conseguiti.
Normativa
Si premette che l'art. 1, commi da 182 a 189 legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) prevede, dal periodo di imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10% ai “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa”, emanato dal Ministero del lavoro, di concerto con il MEF, il 25 marzo 2016.
Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva, di cui al comma 182 è ridotta al 5%, come disposto dall'art. 1, comma 63, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).
La Circolare n. 28/E/2016, ha chiarito che l'art. 3 del detto decreto specifica che “per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 del codice civile”, norma che prevede che la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.
Soluzione delle Entrate
Con la risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la partecipazione agli utili dell'impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all'agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Tali elementi devono, invece, ricorrere in caso di corresponsione dei premi di risultato, agevolabili anche per le imprese in perdita.
Inoltre, si precisa che possono essere ammessi al beneficio anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative, se conformi alle previsioni introdotte dalla legge di Bilancio 2016 e dal decreto del 2016 sopra citato (Circolare n. 28/E/2016, cit.).
La peculiarità del ristorno comporta che la cooperativa sia tenuta a depositare, in luogo del contratto, il verbale con il quale l'assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni.
Anche la distribuzione dei ristorni deve risultare dal modello di dichiarazione allegato al decreto.
Sostanzialmente, i ristorni sono i profitti netti della cooperativa derivanti dall'attività con i soci attribuiti ai soci stessi in proporzione agli scambi mutualistici intercorsi con la cooperativa nel corso dell'anno.
In conclusione, ai fini del trattamento fiscale agevolativo, alle somme erogate a titolo di ristorno si applica la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione:
- se i ristorni in oggetto sono conformi alle previsioni della legge di Bilancio 2016;
- purché la distribuzione degli stessi risulti dal modello di dichiarazione allegato al decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa.