Agevolazioni

Riconoscimento diritto assegno sociale: le precisazioni dell’Inps


Con il messaggio n 1268 l’Inps dispone alcune precisazioni inerenti i requisiti necessari ad ottenere il diritto al riconoscimento del diritto all’assegno sociale da parte del richiedente.

Tali requisiti risultano essere:

a) età anagrafica (attualmente 67 anni);

b) cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo (cfr. la circolare n. 105 del 2 dicembre 2008 e il messaggio n. 3239 del 4 agosto 2017);

c) soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda (cfr. le circolari n. 105/2008 e n. 131/2022, nonché il messaggio n. 3239/2017);

d) residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione (cfr. la circolare n. 105/2008, nonché i messaggi n. 12886 del 4 giugno 2008 e n. 3239/2017).

Per ciò che concerne il requisito riportato alla lettera c) è importante sottolineare che la maturazione del periodo decennale si ritiene “interrotta in caso di assenza dal territorio dello Stato italiano per un periodo per un periodo uguale o superiore a sei mesi consecutivi o per dieci mesi complessivi in un quinquennio”; ovviamente possono sempre sussistere motivi comprovati di gravità per cui tale interruzione non viene considerata continuativa.

Ancora, per ciò che concerne la summenzionata lettera c) costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto alla previsione contenuta nella lettera b) e quindi i due requisiti risultano ulteriori e NON alternativi.

Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione sottolineando le due diverse matrici: la lettera b) si basa infatti su una concessione amministrativa (essere cittadino o equiparato) mentre la residenza continuativa (di cui la lettera c)) è un dato fattuale regolato dal codice civile.