Riduzione dei premi e contributi INAIL. Informativa sulla circolare n. 12 del 30 marzo 2023
Con la circolare n. 12 del 30 marzo 2023, l’INAIL fornisce la misura e le indicazioni in relazione alle disposizioni del decreto ministeriale del 20 settembre 2022 con riguardo alla riduzione dei premi e contributi per l’anno 2023, e agli Indici di Gravità Medi per il triennio 2023-2025.
La legge di Bilancio 2014 all’art. 1, comma 128, ha previsto una riduzione percentuale dei premi e contributi da versare all’INAIL, ancora oggi applicata a solo quei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione tariffaria non è ancora stato completato.
Ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze emana un decreto con il quale viene stabilita la percentuale di riduzione. Con il decreto del 20 settembre 2022 è stata, appunto, fissata la riduzione del 15,17%.
L’INAIL ha previsto che tale beneficio si attui esclusivamente:
1. Ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
2. Ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. 93/1958;
3. Ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidenze della Repubblica n. 1124/1965.
Gli Indici di Gravità Medi (IGM), sono utilizzati per tenere conto dell’andamento infortunistico dell’azienda: indicano le giornate di lavoro perse in media ogni anno da ciascun lavoratore a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. Come specificato dall’INAIL, tali indici, sono dei parametri per l’applicazione della riduzione in argomento a quei settori/gestioni per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.
I beneficiari della riduzione sono individuati sulla base di criteri diversi a seconda se l’impresa abbia avviato l’attività da più o meno di due anni.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da oltre un biennio (data antecedente al 3 gennaio 2021), si confronta l’Indice di Gravità Medio (IGM) e l’Indice di Gravità Aziendale (IGA) che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico. Il valore ottenuto indicherà il numero di giornate di lavoro che ogni lavoratore perde in media ogni anno a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.
Alle imprese che, invece, hanno avviato l’attività da meno di due anni (data uguale o successiva al 3 gennaio 2021) la riduzione si applica con la presentazione di una domanda non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.
Per i settori degli alunni e gli studenti, e per le malattie e le lesioni, gli interessati dovranno presentare domanda con il servizio online disponibile sul sito dell’INAIL (Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali); mentre, per il settore agricoltura, la domanda dovrà essere presentata dagli interessati compilando l’apposito modulo “Riduzione L147-2013 primo biennio Agricoltura” pubblicato sul sito dell’INAIL e trasmettendolo tramite PEC all’indirizzo dcod@postacert.inail.it. La Direzione centrale provvederà ad inserire l’avente diritto negli elenchi dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione.