Fisco

Debitore in concordato escluso dalla variazione in diminuzione dell’IVA in caso di scioglimento dei contratti


Il debitore in concordato, autorizzato allo scioglimento dei contratti pendenti, non può emettere la nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta per le operazioni originarie già fatturate.

È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 268 del 29 marzo 2023 in merito agli effetti, dal punto di vista dell’IVA, dell’art. 169-bis della Legge fallimentare, in base al quale il debitore può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l’altro contraente, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più 60 giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all’altro contraente.

In tali casi, prosegue la norma, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell’art. 161 della Legge fallimentare.

Come osservato dall’Agenzia, l’indennizzo in moneta “concorsuale”, ossia da soddisfare come credito anteriore al concordato, che discende dallo scioglimento dei contratti – indipendentemente dalla sua qualificazione come penalità cui viene sottoposto il cedente/prestatore inadempiente per svincolarsi in via unilaterale dai contratti in essere o come vero e proprio risarcimento del danno subito dal contraente adempiente – esclude che il cessionario/committente, se soggetto passivo IVA, debba emettere fattura per documentarne la ricezione, in quanto non rilevante ai fini impositivi ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso oggetto della risposta n. 268/E/2023, il debitore in concordato, in qualità di cedente/prestatore, ha ricevuto dai cessionari/committenti l’intero ammontare dei corrispettivi dovuti in ragione dei contratti sottoscritti, prima del loro scioglimento, non residuando importi fatturati ancora da percepire.

La base imponibile delle operazioni originariamente fatturate è, quindi, costituita da un corrispettivo interamente e realmente ricevuto e l’Erario non ha riscosso, a titolo di IVA, un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo al medesimo titolo.

Non vi sono effetti retroattivi tra le parti collegati all’avvenuto scioglimento dei contratti, considerato che ai contraenti adempienti compete uno specifico indennizzo svincolato dal corrispettivo precedentemente già fatturato.

Nela situazione descritta, l’Agenzia ha conseguentemente escluso che il debitore in concordato possa procedere all’emissione di note di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 in riferimento alle operazioni oggetto di originaria fatturazione.

L’impossibilità di emettere le note di variazione pur a fronte dello scioglimento dei contratti assorbe gli ulteriori dubbi ed i conseguenti quesiti formulati dall’istante, volti a chiarire:

l’irrilevanza del termine annuale previsto dall’art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 in caso di emissione di note di credito a seguito della pronuncia di scioglimento dei contratti ex art. 169-bis della Legge fallimentare;

  • il periodo entro il quale è possibile emettere le note di credito a seguito della pronuncia di scioglimento dei contratti ed esercitare il conseguente diritto alla detrazione dell’imposta;
  • la determinazione dell’importo delle note di credito con riferimento a ciascuno dei contratti in relazione ai quali il Tribunale ha autorizzato lo scioglimento;
  • la possibilità e, in tal caso, la modalità, di emissione delle note di credito in ipotesi di subentro nei contratti.