Nullità del patto di prova in caso di mansioni generiche
Il 6 marzo del 2023 con la sentenza 253 la Corte di appello di Milano dichiara nullo il patto di prova laddove questo non risulti accompagnato da una descrizione chiara e specifica delle mansioni che il lavoratore è tenuto a svolgere.
Con patto di prova si intende, ai sensi dell’art. 2096 c.c., quella clausola apposta al contratto al fine di garantire alle parti un periodo di reciproca conoscenza e valutazione della convenienza a proseguire il rapporto di lavoro (c.d. prova bilaterale).
Tale accordo può essere apposto a qualsiasi contratto di lavoro subordinato su espressa volontà delle parti purché risulti da atto scritto, salvo diversa previsione del CCNL applicato, e con data anteriore o contestuale alla costituzione del rapporto di lavoro.
Durante tale periodo le parti sono libere di recedere dal contratto senza alcuna motivazione, indennità o preavviso, a eccezione della previsione di una durata minima garantita da rispettare.
Fermo restando la suddetta peculiarità, il rapporto di lavoro è inteso pienamente operante dal momento della sottoscrizione del contratto, con la conseguente maturazione dei relativi diritti e obblighi delle parti:
il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo degli altri dipendenti che svolgono eguale mansione lavorativa e che abbiano già superato tale periodo di prova e il datore di lavoro è tenuto al pagamento di tutti gli emolumenti. Laddove le parti decidano di non proseguire il rapporto, il lavoratore avrà diritto anche al trattamento di fine rapporto maturato in relazione al periodo lavorato.
Nel caso in cui, invece, le parti decidano di proseguire il rapporto in via definitiva, il periodo di prova trascorso sarà computato nell’anzianità di servizio.
È su questo concetto che si basa la sentenza della Corte di appello di Milano: il periodo di prova essendo a tutti gli effetti parte integrante del rapporto di lavoro subordinato, deve essere stipulato con l’indicazione chiara e precisa delle mansioni che costituiscono l’oggetto del rapporto stesso. Le mansioni, infatti, sono l’insieme dei compiti e delle concrete operazioni che il lavoratore è chiamato ad eseguire e che possono essere pretesi dal datore di lavoro, il quale, ai sensi dell’art. 96 disp. att. c.c, è obbligato a far conoscere al prestatore di lavoro al momento dell’assunzione, e quindi anche durante il periodo di prova, la categoria e la qualifica che gli sono state assegnate in relazione alle mansioni per cui è stato assunto.
Sul punto era precedentemente intervenuta anche la Corte di appello di Roma con la sentenza n. 4949 del 17 gennaio 2023, ritenendo nel caso di specie non sussistente il motivo del mancato superamento del periodo di prova in quanto le mansioni inserite nel patto di prova erano risultate troppo generiche per poter valutare concretamente la competenza del lavoratore.
Pertanto, la Corte di appello di Milano conclude affermando che in caso di mansione generica il patto di prova sarà da considerarsi nullo con conseguente automatica e immediata assunzione definitiva del lavoratore e applicazione del regime ordinario in caso di licenziamento.