Modello Eas per gli Enti non commerciali? Si, ma non per tutti: vediamo quali
Venerdì 31 marzo è il termine entro il quale gli enti associativi devono provvedere ad aggiornare il “modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali” comunemente chiamato “Modello Eas”.
Di seguito riepiloghiamo l’argomento.
Cosa è il modello Eas:
Gli enti associativi entro sessanta giorni dalla loro costituzione devono provvedere ad effettuare una comunicazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. L’assenza di tale comunicazione comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti: anche le quote associative corrisposte, i contributi associativi, i corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente vengono attratti a tassazione.
Non sono tenuti a presentare il modello Eas:
- gli enti iscritti al Runts (art. 94 comma 4 D.Lgs. 117/2017);
- le associazioni onlus di opzione, iscritte ai sensi del D.LGS. 460/97;
- le associazioni non governative (ONG) riconosciute idonee ex L 49/87;
- le fondazioni e gli altri enti che non hanno natura associativa, gli enti di diritto pubblico, i fondi pensione, gli enti associativi commerciali.
- le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91;
- le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) iscritte al Registro nazionale delle Associazioni Sportive dilettantistiche (RAS)e non svolgenti né attività commerciale, né attività decommercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati.
Sono tenuti a presentare il modello EAS:
- gli enti associativi (associazioni) di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci;
- gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che usufruiscono del regime di de-commercializzazione per le attività svolte (vendita di beni o di servizi) nei confronti dei soci verso pagamento di corrispettivi specifici;
- gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale;
- le associazioni onlus parziali, per le attività non rientranti nell'ambito Onlus, se svolgenti attività di cui all'art 148 TUIR e 4 DPR 633/72;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche diverse da quelle esonerate indicate sopra;
- le associazioni pro-loco diverse da quelle esonerate ossia quelle che non hanno optato per la legge 398/91, oppure quelle associazioni che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 400.000 annuali;
- le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica iscritte ai registri tenuti da Prefetture, Regioni o Province autonome;
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero degli Interni (svolgenti in via preminente attività di religione e di culto);
- le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- i partiti e movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi per le spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale;
- le associazioni sindacali (rappresentate nel CNEL, con funzioni di tutela o rappresentanza riconosciute da normative nazionali o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato);
- le associazioni riconosciute di ricerca scientifica destinatarie di determinati provvedimenti agevolativi;
- le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa, di cui all’art 20, c 3, L 382/78;
- le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.
Entro quando deve essere inviato il modello:
- entro sessanta giorni dalla costituzione dell’ente;
- se sono intervenute variazioni rispetto a quanto comunicato, entro il 31 marzo dell’anno successivo alle variazioni.
Successivamente alla presentazione del modello, quali sono le variazioni che non hanno l’obbligo di essere comunicate:
- la variazione dei dati anagrafici dell’ente;
- la variazione del legale rappresentante;
- l’importo dei proventi ricevuti per sponsorizzazione e pubblicità;
- le spese per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei beni o servizi offerti;
- l’ammontare delle entrate dell’ente;
- il numero degli associati;
- l’importo delle erogazioni liberali ricevute;
- l’importo dei contributi pubblici ricevuti;
- il numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta fondi effettuate.
Cosa contiene il modello: il modello è composto da 38 domande (“dichiarazioni del legale rappresentante”) con il quale viene comunicato all’Agenzia Entrate “cosa fa” l’associazione e “come lo fa” ossia le modalità di svolgimento della propria attività.
Come deve essere inviato: l’invio avviene esclusivamente per via telematica con strumenti tecnologici messi a disposizione dell’Agenzia Entrate:
- direttamente da parte dell’ente associativo, se è in possesso dei codici di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (pincode fisconline) previo accesso al sistema con lo Spid del Presidente;
- avvalendosi di un intermediario abilitato alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate (ad esempio, Dottori Commercialisti).
E se non viene aggiornato entro il 31 marzo?
Con l’istituto della remissione in bonis vi è la possibilità di procedere ad una comunicazione tardiva che dovrà essere effettuata previo il versamento di una sanzione pari a 250 euro mediante utilizzo di uno specifico modello F24 denominato “elide” ed il codice tributo 8114.