Agevolazioni

Bonus energia per le imprese: nuovi chiarimenti ADE


Cresce il numero dei chiarimenti che riguardano le tematica del contributo spettante sotto forma di credito di imposta per i consumi di energia elettrica. Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre risposte ad Interpello, le n. 258, 259 e 261, con il quale ha precisato i presupposti determinanti per l’applicazione del beneficio oggetto di trattazione. Vediamo nello specifico le risposte fornite dall’Amministrazione finanziaria.

 

Risposta ad Interpello n. 258 del 21 marzo 2023

Una società sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi di cui al D.L. 347/2003 convertito con modificazioni dalla L. 39/2004  e ss.mm.ii. può beneficiare dell’agevolazione prevista per le imprese “non energivore” per l’anno di imposta 2022. È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello n. 258 del 21 marzo 2023.

Coerentemente a quanto chiarito con un altro documento di prassi, la Circolare 36/E/2022, con riferimento  all'ambito soggettivo di applicazione del contributo, in assenza di un'espressa esclusione  normativa per la fruizione del credito in esame da parte delle società in difficoltà, non sussistono elementi ostativi alla fruizione del credito. Nell’ipotesi in cui  ricorrano  i  presupposti  previsti  dalla normativa che regola l’agevolazione in oggetto, il contributo viene riconosciuto in relazione all'attività commerciale ossia quella preposta alla  continuazione dell'attività aziendale posta in essere dalla Società che si trova nella procedura di amministrazione straordinaria. Per tale ragione, la Società di cui sopra può beneficiare del credito di imposta destinato alle imprese non energivore.  

 

Risposta ad Interpello n. 259 del 21 marzo 2023

Una società che acquista energia termica e che utilizza come combustibile fonti energetiche diverse dal gas naturale non può beneficiare dell’agevolazione introdotta dal legislatore con il D.L. 21/2022, convertito con modificazioni dalla L. 51/2022, e regolata con i successivi interventi normativi.

L’Amministrazione finanziaria lo ha precisato con la risposta ad Interpello n. 259 del 21 marzo 2023. Oggetto dell’interpello è il caso in cui una società, nell’esercizio della sua attività, utilizza come  combustibile  fonti  energetiche diverse dal gas naturale e, allo stesso tempo, rappresenta che risulterebbe oneroso anche l'impiego di energia elettrica per la produzione di calore, in quanto, infatti, in tal caso occorrerebbe predisporre impianti che renderebbero l'attività d'impresa non redditizia.

L’Agenzia delle Entrate fa presente che – come anche  precisato  nella  risposta  n.  597/2022 – seppur  in  relazione  al  credito  di imposta relativo ai consumi di energia elettrica, la presenza di un meccanismo di rivalutazione dei corrispettivi dovuti dalla società istante per l'acquisto di energia termica e il conseguente addebito di un maggior costo legati ad un processo di indicizzazione non  possono essere assimilati ad un vero e proprio ribaltamento del costo del gas, restano  estranei al meccanismo di calcolo dell'agevolazione delineato dal legislatore. 

 

Risposta ad Interpello n. 261 del 21 marzo 2023

Una società classificabile come “non energivora”, che dichiara di produrre energia elettrica mediante un cogeneratore a gas e che la utilizza interamente per autoconsumo, non può usufruire del bonus per l’energia elettrica di cui al D.L. 21/2022. Questo caso è stato trattato con la risposta ad Interpello n. 261 del 21 marzo 2023.

Le disposizioni normative che regolano il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica non prevedono, in favore delle imprese c.d. ''non energivore'', la possibilità di accedere al beneficio fiscale. Tale possibilità è riservata solo alle imprese “energivore” che possono beneficiare del credito di imposta anche relativamente all’energia elettrica auto consumata.