Fisco

Regime Iva OSS non applicabile per errori di anni precedenti


Una Società è soggetto stabilito nella UE e fornisce ai propri clienti i seguenti servizi:

  • servizi di connettività;
  • server dedicati indipendenti;
  • servizi di Cloud Computing;
  • fornitura di dispositivi per il controllo del traffico entrante ed uscente (FWaaS)

Per il periodo 2016 - 2021 la Società si è resa conto di aver sbagliato nell'individuare il luogo di imponibilità Iva delle prestazioni dei servizi erogate a committenti non soggetti passivi. Infatti, l'istante ha assoggettato ai Iva i servizi resi ai privati consumatori nel proprio Stato di stabilimento.

La Direttiva comunitaria 2008/CE/8 aveva invece previsto che "il luogo delle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, dei servizi di teleradiodiffusione e dei servizi forniti per via elettronica (c.d. servizi "TTE"), resi a persone che non sono soggetti passivi di imposta (B2C), si considera quello in cui queste ultime sono stabilite, hanno il proprio indirizzo permanente o la propria residenza abituale"; tutto questo nell'ottica di avvicinare il più possibile la tassazione al luogo di effettivo consumo della prestazione.

A partire dal 1° gennaio del 2015 è stato introdotto nel nostro sistema il regime speciale Mini One Stop Shop (MOSS) che offriva la possibilità ai soggetti fornitori di servizi per via elettronica a soggetti privati domiciliati in UE di identificarsi in un solo stato membro UE per poter assolvere l'iva per le prestazioni rese in ciascun Stato membro UE.

Il Sistema MOSS è andato definitivamente in pensione nel 2021 ed è stato sostituito dai regimi OSS (One Stop Shop/IOSS. Come indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate, i regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Quali sono i ventaggi dello sportello unico?

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'UE, consentendo loro di:

  • registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri
  • dichiarare l'IVA tramite un'unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell'IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi
  • collaborare con l'amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l'OSS e in un'unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l'UE.

Analizzando il suddetto quadro come può dunque la Società istante risolvere il problema dell'errato versamento iva per il periodo 2026 - 2021, tenuto anche conto che la stessa ha regolarmente aderito al sistema OSS a partire dal 1° maggio 2022?

Può essere una soluzione quella di versare l'imposta concernente le prestazioni di servizi elettronici rese in Italia ai committenti non soggetti passivi tra il 2016 e il 2021 tramite il portale OSS per evitare le operazioni di registrazione in Italia?

La domanda, posta dall'Istante, non ha trovato risposta affermativa da parte dell'Amministrazione finanziaria che, con la pubblicazione della Risposta n° 253 ha chiarito che l'istante ha solo due strade:

  1. verificare con il proprio Stato di identificazione la possibilità di effettuare una registrazione tardiva al MOSS finalizzata a regolarizzare l'imposta dovuta in Italia;
  2. qualora la prima soluzione non sia percorribile rimane solo la possibilità di procedere con la registrazione ai fini Iva in Italia.