INPS: indennità una tantum per lavoratori autonomi
Con la Circolare 16 marzo 2023, n. 30, l’INPS fornisce le indicazioni amministrative in materia di indennità una tantum, a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, i quali possono presentare la domanda per l’indennità una tantum di 200 euro e per l’integrazione di 150 euro entro il 30 aprile 2023.
La normativa
A tal fine, nel riepilogare il quadro normativo di riferimento, l’Istituto previdenziale ricorda che l’art. 33 del D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti) - legge n. 91/2022 -, riconosce un’indennità una tantum di 200 euro in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti con reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021, mentre l’art. 20 del D.L. n. 144/2022 (c.d. decreto Aiuti-ter) - legge n. 175/2022 -, ha introdotto un’integrazione di 150 euro dell’indennità una tantum in trattazione, subordinandola al possesso di un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel medesimo periodo d’imposta.
Detta indennità ha trovato attuazione ad opera del D.M. Lavoro e Finanze 19 agosto 2022, nel quale è stato previsto, tra l’altro, che i potenziali beneficiari avrebbero dovuto essere titolari di partita IVA alla data del 18 maggio 2022 (art. 2, comma 2).
Successivamente è intervenuto il D.M. 7 dicembre 2022 che ha integrato il D.M. 19 agosto 2022 con l’inserimento dell’art. 2-bis, riconoscendo l’indennità di 200 euro e l’integrazione di 150 euro anche ai soggetti non titolari di partita IVA.
L’analisi dell’INPS
Con la Circolare in esame viene innanzitutto precisato dall’INPS che, ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro e dell’integrazione di 150 euro, i lavoratori autonomi e i professionisti senza partita IVA devono essere in possesso degli stessi requisiti individuati dal D.M. 19 agosto 2022, ossia:
- aver percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 per l’indennità di 200 euro, oppure aver percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021 per ottenere anche l’integrazione di 150 euro (per un totale di 350 euro);
- essere già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva dal 18 maggio 2022;
- avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
- avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
- non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
- non essere percettori delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del D.L. n. 50/2022.
Si chiarisce che tra gli iscritti alle gestioni previdenziali INPS non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2-bis del D.M. 19 agosto 2022 gli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società (artigiani/commerciati/agricoli) e i soci di società o componenti degli studi associati (queste ultime categorie rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2 del decreto).
Per ottenere il beneficio, i lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, devono presentare domanda all’Istituto esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2023.
La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categorie di appartenenza fra quelle indicate di seguito che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”.
Da ultimo, viene ricordato che se il lavoratore autonomo o professionista sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e ad una cassa di previdenza privata, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.