Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, residenza fiscale
Con la Risposta a interpello 17 marzo 2023, n. 255, l’Agenzia Entrate illustra i criteri di individuazione della data di trasferimento di una persona ai fini dell’applicazione del criterio del frazionamento previsto dalla Convenzione Italia-Svizzera.
L’interpello
In punto di fatto, nel caso in esame, l’istante fa presente di essersi trasferito in Svizzera nell'anno x per motivi di lavoro, specificando che negli ultimi sei mesi di tale annualità:
- ha richiesto il permesso di residenza (tipo B) nella Confederazione Elvetica;
- è entrato in territorio svizzero;
- ha preso in locazione un appartamento in Svizzera;
- ha iniziato a svolgere un'attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato nella Confederazione Elvetica;
- negli ultimi sei mesi dell'anno x+1 si è iscritto all'AIRE.
Per quanto precede, l'istante segnala di dover essere considerato fiscalmente residente in Italia negli anni x e x+1, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del TUIR, ma, altresì, residente in Svizzera dal giorno z dell'anno x, in base alla vigente normativa elvetica.
Secondo il contribuente, il conflitto tra le normative interne di Italia e Svizzera viene risolto dalle disposizioni, contenute nell'art. 4, paragrafo 4, della Convenzione tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni, che collegano il cambiamento di residenza fiscale al trasferimento di domicilio tra i due Paesi.
Tanto premesso, in base alle citate disposizioni convenzionali, il contribuente chiede se debba essere considerato residente in Svizzera dal giorno z dell'anno x, data di trasferimento dell'istante nel suddetto Stato, e se i redditi, percepiti a fronte dell'attività di lavoro dipendente svolta in Svizzera, a partire dal giorno y dell'anno x, debbano essere assoggettati ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e non riportati nelle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità x e x+1.
Soluzione delle Entrate
Con la Risposta all’interpello in oggetto, come richiesto dal contribuente, l'Agenzia Entrate illustra i criteri di individuazione della data di trasferimento di una persona ai fini dell’applicazione del criterio del frazionamento del periodo di imposta (split year) previsto dall’art. 4, paragrafo 4, della Convenzione Italia-Svizzera.
Si ricorda al riguardo che tale disposizione prevede, come soluzione ai conflitti di residenza tra i due Stati, che “la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L’assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data”.
Ai fini della richiamata disposizione convenzionale, l’Agenzia Entrate evidenzia che non ha effetto l’iscrizione all’AIRE (nella specie, intervenuta l’anno successivo all’ingresso nel territorio svizzero e all’inizio dell’attività lavorativa su tale territorio), in quanto tale dato rileva unicamente ai fini della normativa interna.
Ciò che invece rileva ai fini convenzionali è la data dell’effettivo trasferimento materiale del domicilio.
Ne segue che, fino a tale data, devono essere dichiarati in Italia i redditi ovunque prodotti dalla persona, mentre dal giorno successivo, devono essere dichiarati in Italia solo i redditi prodotti nel territorio italiano.
Nel presupposto della residente svizzera dalla data del trasferimento effettivo, i redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera dopo il trasferimento sono assoggettati a imposizione esclusiva in Svizzera ai sensi dell’art. 15, paragra 1, della Convenzione Italia-Svizzera.