Fisco

Redditi da pensione estera di una polizza assicurativa: regime fiscale


Con la risposta a interpello 8 marzo 2023, n. 246, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in tema di imposta sostitutiva dell'IRPEF prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, relativamente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita.

L’interpello

Nella fattispecie in oggetto, l’istante, attualmente residente in Germania, intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia in uno dei comuni indicati dall'art. 24-ter del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), con meno di 20.000 abitanti e che percepisce una rendita vitalizia da un ente privato tedesco erogata in base alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione sulla vita avente finalità di copertura del rischio di invalidità permanente. Tale rendita è erogata a causa della sua disabilità. 

Se l'istante non si fosse ammalato, l'assicuratore avrebbe pagato la somma assicurata alla fine del periodo assicurativo fissato per l'anno 2029 per intero in unica soluzione oppure come pensione mensile, erogata fino alla morte dell'assicurato.

Pertanto, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se può accedere al regime di favore previsto dall'art. 24-ter D.P.R. n. 917/1986 riservato alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

Soluzione delle Entrate

Nella risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate specifica innanzitutto che le persone fisiche, che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni indicati nel detto art. 24-¬ter del TUIR, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero (secondo i criteri di cui all'art. 165, comma 2, del TUIR), ad un'imposta sostitutiva con aliquota del 7%, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione (complessivamente 10 anni), secondo i criteri dei commi 4 e 5 dello stesso art. 24- ter TUIR.

In sostanza, l'applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che la persona fisica che si trasferisce in Italia possieda redditi da pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), erogati da soggetti esteri».

Nello specifico, in base all'art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati. 

Al riguardo, con la Circolare n. 21/E/2020 è stato specificato che:

  • il regime di cui trattasi è rivolto ai destinatari di trattamenti pensionistici «di ogni genere e di assegni ad essi equiparati» erogati esclusivamente da soggetti esteri (sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia);
  • rientrano nella nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad es., il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo);
  • l'espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell'ambito di operatività del comma 2 dell'art. 49 TUIR anche tutte quelle indennità una tantum (come la capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. 

Ciò posto, con riferimento al caso di specie, sulla base di quanto rappresentato dall'istante, si evince che la sottoscrizione della polizza in oggetto è di natura volontaria e l'erogazione delle prestazioni a favore dell'istante stesso non richiedono il raggiungimento di alcun requisito anagrafico pensionistico. 

La sottoscrizione della richiamata polizza non ha una finalità previdenziale, volta a garantire all'iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale ma è tesa alla copertura del rischio di invalidità permanente e, pertanto, tale rendita non è riconducibile nell'ambito dei redditi di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR, per cui l’Agenzia Entrate ritiene che l'istante non possa accedere al regime di favore previsto dall'art. 24--ter del TUIR.