Operazione di fusione: modalità di calcolo del credito di imposta per imprese non energivore
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 241 del 6 marzo 2023, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta modalità di individuazione del parametro iniziale di riferimento per il calcolo del credito di imposta spettante per l’acquisto di energia elettrica nel caso in cui sia intervenuta un’operazione di fusione.
In particolare, una società che nel corso del 2021 ha fuso per incorporazione due società controllate ha richiesto chiarimenti in merito al corretto calcolo dei consumi ai fini dell’agevolazione fiscale destinata alle imprese non energivore di cui all’art. 3, del D.L. 21/2022.
Il dubbio riguarda la corretta quantificazione del costo della componente energia per il 2019 ed in particolare se – in presenza di una fusione aziendale che ha interessato tre entità – sia necessario svolgere un confronto congiunto delle tre utenze ''prefusione'', o se si deve prendere in considerazione il solo costo dall'azienda incorporante nel corso dell'anno 2019, al netto delle utenze elettriche che facevano capo alle due società fuse.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che ai fini del calcolo del contributo spettante, la società incorporante dovrà far riferimento al ''corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019'' calcolato sui consumi riferibili alle utenze di cui risultava intestataria nel suddetto periodo. Dunque, ai fini dell'individuazione del costo medio per kWh della componente energetica verificatosi nel primo trimestre 2019, la società incorporante non può utilizzare i dati di consumo relativi POD intestati alle società incorporate, in quanto soggetti giuridici intestatari in via autonoma di diverse utenze nel periodo antecedente all'operazione di riorganizzazione, né, trattandosi di società già costituita ed operativa alla data del 1° gennaio 2019, può far riferimento al parametro forfetario.