Adempimenti & Dichiarazioni

ISA 2023: Approvati 175 modelli e istruzioni


Approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) 2023 con le relative istruzioni, da utilizzare con riferimento al periodo d’imposta 2022. 

Con il Provvedimento del 24 febbraio 2023, prot. n. 52595, l’Agenzia delle entrate ha approvato 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. I modelli approvati costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2023.

I modelli tengono conto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022. 

ISA: cosa sono

Gli ISA, disciplinati dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017 convertito in L. 96/2017, sono uno strumento di compliance finalizzato, nell’ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione. Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione dell’impresa o dell’attività professionale, con riferimento a diverse basi imponibili. Il contribuente, tramite l’applicazione degli ISA, può verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 in cui 10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità.

In base ai livelli di affidabilità fiscale raggiunti con l’applicazione degli ISA sono riconosciuti diversi benefici tra cui: 

Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente a IRES ed IRAP

Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art.39, comma 1, lett. d) del d.P.R. 600/1973 e art. 54, comma 2, del d.P.R. 633/1972.

Anticipazione del termine di decadenza per l’attività di accertamento previsto dall’art. 43, c. 1, del d.P.R. 600/1973 con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, c. 1, del d.P.R. 633/1972 (Iva).

Si ricorda che…

Devono applicare gli ISA tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo e che svolgono come “attività prevalente” una delle attività la quale risulta approvato un ISA.

Per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

Mentre, in tutti i casi, sono esclusi dall’applicazione degli ISA: 

  • i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario (art 1, commi da 54 a 89, L.190/2014)
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art.27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011.