Fisco

Regime speciale lavoratori impatriati: rientro in Italia dopo la sospensione del rapporto associativo


27 Febbraio 2023 


editorialdi

Con il Principio di diritto 24 febbraio 2023, n. 6, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di regime speciale per lavoratori impatriati e rientro in Italia dopo la sospensione del rapporto associativo.

Normativa e prassi

Sull’argomento si ricorda la norma introduttiva sul regime speciale sugli impatriati, data dall’art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 147/2015, con l’elenco dei requisiti necessari per poter beneficiare della detassazione del regime speciale, che sono i seguenti:

  • che il lavoratore trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del TUIR;
  • che non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  • che svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

L’agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.

Aggiunge il successivo comma 2 dell’art. 16 del D. Lgs. n. 147/2015, che sono destinatari del beneficio fiscale i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Il principio di diritto ricorda che questa disciplina si pone l’obiettivo di attrarre nel nostro Paese soggetti che vengano a svolgere un’attività lavorativa nel territorio italiano in virtù della minore tassazione del reddito ivi prodotto dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per alcuni dei periodi d’imposta successivi.

L’Agenzia Entrate ricorda inoltre che secondo quanto chiarito dai documenti di prassi sull’argomento (in particolare, Circolari n. 17/2017 e n. 33/2020), un lavoro assunto dal professionista al rientro in Italia che si pone in ''continuità'' con quello precedente al trasferimento all'estero non è in linea con la “vis attrattiva” prevista dalla norma.

Le conclusioni delle Entrate

Ciò posto, nel contesto del principio di diritto n. 6/2023 in esame, si considera non in linea con la vis attrattiva sottesa alla norma la posizione lavorativa assunta dal lavoratore al rientro in Italia che si pone in “continuità” con quella precedente al trasferimento all’estero.

Ad avviso dell’Agenzia Entrate, tale principio si applica anche nelle ipotesi in cui il “rientro” in Italia da parte di un professionista avviene in esecuzione di rapporti contrattuali instaurati con un’associazione professionale, in base ai quali il professionista, decorso il periodo di trasferimento, riprende a svolgere l’attività professionale presso la medesima struttura associativa. 

In questo caso, non si ritiene applicabile il regime speciale di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 147/2015.

Ciò proprio per il fatto che il lavoro del professionista impatriato sia una prosecuzione dell’attività svolta prima del suo trasferimento che fa venir meno quella capacità di attrarre lavoro richiesta dalla norma e di fatto preclude la fruizione del regime di favore.