Nuovo patent box. Chiarimenti sul regime transitorio a chiusura della consultazione pubblica
A chiusura della consultazione pubblica aperta lo scorso 18 gennaio 2023 e conclusasi il 3 febbraio 2023, con la circolare n. 5/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla nuova versione del patent box introdotta dal D.L. n. 146/2021.
Con tale intervento, cui si affianca il provvedimento direttoriale n. 52642 del 24 febbraio 2023, l’Amministrazione Finanziaria modifica il suo precedente provvedimento del 15 febbraio 2023 per allinearlo alla nuova compagine normativa.
Con il nuovo Patent box il contribuente può infatti ottenere una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa.
Nel nuovo regime l’attribuzione dell’agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore (è quindi un regime “front-end”).
Il nuovo Patent box conserva i principi di base e i requisiti sostanziali del regime precedente.
Tra le differenze rispetto al passato, il fatto che la nuova agevolazione si trasforma in una deduzione fiscale aumentata dei costi di ricerca e sviluppo attribuibili a specifiche classi di beni immateriali da indicare nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento.
Il contribuente, pertanto, gode direttamente e in maniera autonoma dell’agevolazione, al momento della dichiarazione dei redditi.
Operatività del nuovo regime
La circolare precisa che il nuovo Patent box può essere adottato a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n.146/2021.
A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 146) il contribuente non può più esercitare le opzioni relative al precedente regime.
Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. periodo d’imposta ‘a cavallo’) potranno fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021. Ad esempio, in caso di periodo d’imposta che termina il 31 ottobre, precisa l’Agenzia delle Entrate, sarà possibile esercitare l’opzione a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.
Come gestire il periodo transitorio
Il documento di prassi fornisce alcune indicazioni sul regime transitorio. I contribuenti che vogliono passare al nuovo regime devono trasmettere la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio presso il quale la procedura è pendente. Il contribuente è tenuto a trasmettere la rinuncia anche se ha presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto.
La possibilità di passare nel nuovo regime è ammessa nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto con l’Agenzia un accordo a conclusione della procedura pendente.
I contribuenti possono anche decidere di restare nel precedente regime di Patent box, purchè sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021.
In questo caso, il contribuente che ha interesse a sottoscrivere un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria può procedere con una procedura già avviata sotto il precedente regime.